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L’erogazione dell’indennità di trasferta si giustifica se lo spostamento del lavoratore in quel luogo è temporaneo

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15/07/2020

In caso contrario su quelle somme devono essere versati i contributi previdenziali

La IRNERIO scarl propone opposizione alla cartella esattoriale con la quale l’INPS gli aveva intimato il pagamento di oltre 90.898 Euro a titolo di contributi previdenziali dovuti per le somme corrisposte (formalmente a titolo di indennità di trasferta) a lavoratori assunti per l’esecuzione di un appalto in sede diversa da quella aziendale. Il Tribunale rigetta l’opposizione la Corte d’Appello l’accoglie. In particolare, si trattava di lavoratori residenti nella provincia di Napoli che erano stati assunti in Bologna da azienda napoletana per svolgere lavori edili solo in un cantiere di Bologna, mentre il Tribunale aveva ritenuto che l’indennità erogata non poteva ritenersi trasferta ma costituiva retribuzione, la Corte d’Appello ha seguito l’opposta soluzione, valorizzando la diversità tra la sede aziendale e la sede del cantiere e l’effettività della trasferta delle maestranze dal territorio di loro residenza a quello di esecuzione dei lavori, e facendone derivare l’assoggettabilità al regime contributivo di favore previsto per l’indennità di trasferta dall’art. 51, comma 5 del TUIR.
La controversia per iniziativa dell’Inps  finisce in Cassazione che accoglie i motivi di doglianza dell’istituto previdenziale dichiarando che si tratta di somme da sottoporre a contribuzione previdenziale.

 La sentenza della Cassazione è stata così motivata:”

In fatto, è pacifico che i lavoratori, residenti nel napoletano, sono stati assunti da azienda avente sede ad (…) e dunque nel medesimo territorio; la loro assunzione è stata effettuata a Bologna, come risulta dalla comunicazione al centro per l’impiego di Bologna; la prestazione lavorativa è stata espletata unicamente a Bologna, per l’esecuzione di appalto temporaneo che l’azienda aveva per la ristrutturazione di un plesso scolastico felsineo.
In diritto, deve rilevarsi che la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 14.9.07, n. 19236; cfr. pure Sez. L, Sentenza n. 8004 del 14/08/1998, Rv. 518045 - 01, secondo la quale la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l’indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l’espletamento delle mansioni affidategli).
Nella specie, vi è coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di prestazione dell’attività lavorativa, sicché i lavoratori non hanno eseguito la prestazione al di fuori della sede lavorativa e nessuna scissione vi è tra sede lavorativa e luogo di espletamento del lavoro. Non si è verificata dunque una trasferta dei lavoratori da Napoli a Bologna in quanto i lavoratori hanno lavorato sempre e solo a Bologna, cioè nello stesso luogo in cui sono stati assunti. Né possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell’impresa datoriale e la residenza dei lavoratori erano diverse da quelle in cui si svolgeva l’attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico.” 

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 19 febbraio – 8 luglio 2020, n. 14380
Presidente Manna – Relatore Buffa.

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 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.