03/03/2020
E’ sorta controversia tra i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e una cooperativa su quale fosse il corretto trattamento economico che la cooperativa doveva erogare rispettando le previsioni di legge, del regolamento della cooperativa e del contratto collettivo. In questa controversia la Cassazione ha ricostruito la disciplina giuridica dando una lettura delle leggi che tutela fortemente la posizione del socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato.
Per la Cassazione “L'art. 3, L. 142 del 2001 e l'art. 7, L. n. 31 del 2008, dichiarano applicabile ai soci lavoratori di cooperativa il "trattamento economico complessivo" non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentativitàÌ� comparativa e l'art. 118, comma 6, cit. impone di "osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore nel settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni". Dall’esame delle norme emerge come il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva e dovuto al socio lavoratore debba intendersi "complessivo", e, quindi, deve intendersi come inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva. Questo trattamento rappresenta un limite al di sotto del quale non è possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento della cooperativa che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Costituzione, sarebbero nulle.
Il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato ha diritto, così, al riconoscimento dei minimi retributivi mensili e al riconoscimento di tutti gli istituti connessi così come disciplinati dal contratto collettivo e non dal regolamento nel caso in cui dovesse prevedere condizioni peggiorative: 13ª, 14ª, festività, ex festività, scatti di anzianità ,rol, ferie, trattamento di fine rapporto, malattia, infortunio etc.
Cassazione sentenza Sez. Lavoro n. 9862 Anno 2019, data pubblicazione 09/04/2019.
Per la consulenza veloce tel. 3755636646.
Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali utili e rimandi ai testi integrali.Numeri chiari, giustizia più rapida
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

