01/03/2020
Un’azienda intima a un dipendente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, ritenendolo ingiustificato. Egli, nel proporre il suo ricorso, rivendica il diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro. Ma, in subordine, nel caso in cui l’azienda dovesse resultare occupare meno di 16 addetti con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato, chiede la tutela più semplice della corresponsione dell’indennità risarcitoria di sei mensilità di retribuzione, senza la reintegrazione nel posto. Il lavoratore propone la sua azione con il rito speciale previsto dalla legge Fornero del 2012 per il licenziamento garantito dalle tutele fortissime dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori e non con il rito ordinario del lavoro previsto per il licenziamento delle aziende che occupano meno di 16 addetti..
Il Tribunale, ha riconosciuto la illegitimità del licenziamento ma rigettava la domanda sulla reintegrazione nel posto di lavoro per il difetto dimensionale, poiché l’azienda risultava occupare meno di 16 addetti ; nel contempo, però, dichiarava la inammissibilità della domanda sulla semplice stabilità obbligatoria, perché non poteva essere proposta con il rito speciale della legge Fornero ma solo con rito ordinario. La Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del tribunale perché ha ritenuto che tutte le domande proposte dal lavoratore erano ammissibili perché tra loro connesse e meritevoli di essere trattate con una sola causa.
L’azienda, ha proposto ricorso per Cassazione. La Cassazione, però, ha confermato la sentenza della Corte di Appello. La sentenza è stata così motivata:
“Alla domanda di tutela obbligatoria ai sensi dell'art. 8 I. 604/1966, proposta (come nel caso di specie dal lavoratore nel ricorso introduttivo) in via subordinata rispetto a quella reintegratoria ai sensi dell'art. 18 I. 300/1970 con un unico ricorso, puòÌ� ben essere applicato il rito previsto dall'art. 1, comma 48 ss. I. 92/2012, in quanto fondata, cosiÌ� come la principale, sugli stessi fatti costitutivi, non integrando, infatti, la dimensione dell'impresa un elemento costitutivo della domanda del lavoratore; inoltre, la prospettata interpretazione estensiva della disciplina processuale in esame evita la parcellizzazione dei giudizi, consentendo ragionevolmente che da un'unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro possa scaturire un unico processo (Cass. 13 giugno 2016, n. 12094; Cass. 11 giugno 2018, n. 15084; Cass. 22 ottobre 2018, n. 26674); occorre pertanto ribadire il principio secondo cui, in tema di inefficacia del licenziamento, se il dipendente illegittimamente licenziato abbia chiesto l'applicazione dell'art. 18 I. 300/1970, e quindi anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal giorno di attuazione del licenziamento, il giudice, che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti dimensionali per l'applicazione dell'art. 18, deve accordare, ricorrendo i relativi presupposti, la tutela obbligatoria, in quanto omogenea e di ampiezza minore rispetto a quella prevista dall'art. 18”.
Cassazione Ordinanza . Sez. lavoro Num. 5406 Anno 2020 Data pubblicazione: 27/02/2020
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Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

