27/12/2019
Un lavoratore presta la sua attività lavorativa in un appalto di servizi alle dipendenze di una cooperativa che aveva avuto l'appalto da una terza società. Non avendo avuto la corresponsione del trattamento di fine rapporto dalla cooperativa alle dipendenze della quale ha prestato la sua attività lavorativa, ha chiamato avanti il Tribunale di Roma per chiederne il pagamento alla società appaltante. La domanda è stata accolta. La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale, ha affermato che il trattamento di fine rapporto è qualificabile come retribuzione differita e fa parte a pieno titolo della più generale nozione di trattamenti retributivi dovendolo ritenersi oggetto della garanzia in sede di obbligazione solidale della committente per la quota maturata nel periodo di lavoro in appalto. La società appaltante ha sostenuto nella causa che la responsabilità solidale del committente per le quote del trattamento di fine rapporto fosse da escludersi perché la norma limitava questo obbligazione solo alla "retribuzione corrente". La medesima tesi giuridica è stata sostenuta avanti la Cassazione.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società committente perché "il t.f.r. deve essere compreso tra i "trattamenti retributivi" previsti dall'art. 29 d. Igs. 276/2003, stante la natura di retribuzione differita dell'istituto: ne consegue che in relazione ai periodi di esecuzione dell'appalto le quote di T.f.r. devono essere incluse nei trattamenti retributivi del cui pagamento il committente è solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e tale affermazione ha trovato conferma sul piano del diritto positivo per effetto delle modifiche poi apportate dall'art. 21, primo comma d.l. 5/2012, conv. con mod. dalla L. 35/2012." Ordinanza Cassazione numero 34.461 resa pubblica il 24 dicembre 2019.
Secondo questa pronuncia della Cassazione, l'obbligo solidale della committente anche per il TFR sussiste fin dall'entrata in vigore della legge del 2003.
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