17/10/2019
Una lavanderia concede in appalto i lavori di facchinaggio e pulizie; l'impresa appaltatrice non provvede al pagamento dei premi assicurativi Inail. Invocando l'obbligo solidale per il versamento di questi premi, l'Inail la notifica all'impresa appaltante una cartella esattoriale per il pagamento. La corte di appello di Brescia accoglieva l'opposizione della società appaltante che è stata mandata assolt richiesta di pagamento non essendovi alcuna responsabilità solidale dell'appaltante per i premi Inail dovuti dalla società appaltatrice. La corte di appello ha ritenuto che "la solidarietà prevista dall'articolo 29 II comma del d.lgs n. 276 del 2003 si riferisca solo ai crediti contributivi e non anche ai premi Inail, in difetto di espressa previsione in tal senso, introdotta solo con la riforma del 2012. " L'Inail ha fatto ricorso in cassazione. La cassazione ha accolto il ricorso facendo rilevare che "La disposizione del 2003 ha quindi piuttosto utilizzato il termine «contributi previdenziali» in modo atecnico, con formula ampia idonea a ricomprendere anche i premi Inail, non essendo spiegabile la lacuna di garanzia per il versamento dei premi che altrimenti si determinerebbe sino al 2012." La causa è stato così rimessa nuovamente alla corte di appello perché provveda ad emettere una nuova pronuncia uniformandosi al seguente principio di diritto "anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, la responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003 aveva ad oggetto anche i premi Inail dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto» . Sentenza della cassazione numero 25.679 pubblicata l'11 ottobre 2019.
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

