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Il diritto al risarcimento dei danni per il carcinoma contratto sul lavoro si prescrive in 10 anni

La prescrizione incomincia a decorrere dal momento in cui si ha conoscenza della malattia

Gli eredi di Maurizio Franceschi, hanno proposto opposizione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria della Lucchini S.p.a., chiedendo l'ammissione al passivo, in via privilegiata di un credito di Euro 580.000,00, a titolo di risarcimento dei danni cagionati al loro congiunto da un carcinoma polmonare, che ne aveva determinato il decesso, contratto in conseguenza dell'esposizione all'amianto avvenuta nel corso dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze della predetta società.

Si è costituito la società datrice di lavoro, ed ha eccepito la prescrizione del credito, chiedendo di esser autorizzata a chiamare in causa la Fintecna S.p.a., in qualità di acquirente dello stabilimento di Piombino, tenuta a garantire essa venditrice in base alle clausole concordate al momento dell'acquisto.

Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita anche la Fintecna, che ha eccepito anch’essa la prescrizione del credito e l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti.

Con decreto del 30 ottobre 2014, il Tribunale di Livorno ha rigettato la domanda di ammissione al passivo dei congiunti del lavoratore.

Il tribunale di Livorno ha rilevato che “ in caso di malattia contratta dal dipendente nell'espletamento della propria attività lavorativa e causata dal comportamento colposo del datore di lavoro, il diritto al risarcimento del danno può essere fatto valere fin dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi oggettivamente conoscibile dal danneggiato, e quindi dal momento in cui la malattia sia stata diagnosticata con certezza”. Su questo principio il Tribunale “ha dichiarato prescritto il credito azionato, rilevando che il primo atto interruttivo era costituito da una richiesta di risarcimento risalente al 20 febbraio 2012, e quindi ad oltre dieci anni dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere. Escluso infatti che il lavoratore fosse stato esposto a rischi diversi da quello lavorativo, ha ritenuto infondata anche la tesi secondo cui la malattia era divenuta ragionevolmente percepibile soltanto a seguito di una c.t.u. espletata in un giudizio promosso dalle ricorrenti nei confronti dell'INPS dinanzi al Tribunale di Grosseto, osservando che occorreva tener conto della oggettiva conoscibilità dell'origine professionale della malattia, e richiamando a tal fine una diagnosi di neoplasia polmonare resa il 10 novembre 2000, quando il lavoratore era stato gia sottoposto ad un intervento chirurgico di pneumonectomia sinistra con linfoadenectomia allargata, effettuato il 2 ottobre 2000. Rilevato comunque che tra i mesi di aprile e maggio 2001 il lavoratore aveva presentato all'INAIL domanda di riconoscimento della malattia professionale da esposizione alle polveri di amianto, ha ritenuto che da tale epoca egli fosse ben conscio della tipologia della malattia da cui era affetto e della sua riconducibilità all’esposizione alle polveri di amianto respirate nel corso dell'attività lavorativa svolta presso la Lucchini dal 1974 al 2000. “

Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi del lavoratore. La cassazione ha però respinto il ricorso riaffermando in materia del decorso della rpescrizione il primcipio che si riporta di seguito.

“Nel dichiarare prescritto il diritto azionato, il decreto impugnato si è in- fatti attenuto correttamente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno cagionato dall'inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall'art. 2087 cod. civ., secondo cui la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l'azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell'origine professionale della stessa, indipendente- mente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili (cfr. Cass., Sez. lav., 31/05/2010, n. 13284; 11/09/2007, n. 19022; 29/05/1997, n. 4774). In applicazione di tale principio, il Tribunale ha infatti ritenuto che, non risultando l'esposizione del lavoratore a rischi diversi da quelli ricollegabili alla attività lavorativa, il nesso causale tra quest'ultima e la patologia da lui contratta fosse oggettivamente conoscibile fin da epoca anteriore a quella (30 agosto 2005) del deposito della relazione della c.t.u. espletata nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Grosseto per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992: in proposito, ha indicato una pluralità di elementi in virtù dei quali, sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca, si sarebbe potuti risalire alla causa professionale della malattia, e precisamente il periodo in cui si era svolto il rapporto di lavoro (1974-2000), l'intervento chirurgico di pneumonectomia e linfoadenectomia subito dal la- voratore (2 ottobre 2000), la diagnosi di neoplasia polmonare successiva- mente formulata nei suoi confronti (10 novembre 2000) e la presentazione della domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali (9 maggio 2001), rilevandone l'anteriorità al decennio che aveva preceduto il primo atto interruttivo della prescrizione, ovverosia la richiesta di risarcimento dei danni inoltrata dalle eredi (20 febbraio 2012), e concludendo pertanto per l'intervenuta estinzione del diritto azionato.”

Cassazione Ordinanza. Sez. 1 Num. 24586 Data pubblicazione: 02/10/2019

 

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 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.