11/05/2019
L’Alitalia in amministrazione straordinaria licenzia un suo dipendente per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per inidoneità fisica allo svolgimento delle sue mansioni. Il tribunale fallimentare riconosce al dipendente licenziato, che ha la qualifica di tecnico di volo , il diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso ammettendo il relativo importo all’ammissione del passivo. La corte di appello nega, pero, il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso perché la ritine non dovuta anche in considerazione della specialità del rapporto di lavoro aeronautico.
Contro la sentenza della corte di appello propone ricorso in cassazione il tecnico di volo licenziato contestando che il suo licenziamento fosse riconducibile nell’ambito della gisuta causa di licenziamento sostenendo invece la configurabilità nel caso di specie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Con il diritto ad avere l’indennità sostitutiva del preavviso.
La Cassazione ha accolto il ricorso perché il ricorrente, come tecnico di volo, contrariamente al pilota, per previsione del contratto collettivo, nel periodo del preavviso ben poteva essere adibito a mansioni diverse da quelle svolte. Solo il pilota licenziato per sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione lavorativa poteva essere licenziato senza la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso essendovi il divieto per contratto collettivo di potergli attribuire mansioni diverse nel periodo del preavviso. Nel caso in esame il lavoratore poteva essere comunque impiegato utilmente dall’azienda.
Cassazione sezione lavoro ordinanza Num. 12373 depositata il 9 maggio.
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La celerità come esigenza concreta
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