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Già dal 1956 esisteva l’obbligo per le aziende di eliminare le polveri di amianto dai luoghi di lavoro

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14/06/2019

L’azienda condannata a risarcire i danni a moglie e figli

La moglie e i figli di un dipendente della Italsider spa deceduto in conseguenza di un mesotelioma pleurico hanno convenuto in giudizio la società datrice di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale spettante al lavoratore deceduto a causa della malattia contratta sul lavoro, dedotto quanto già percepito dall’Inail a copertura del danno biologico fino al decesso. Gli eredi hanno chiesto anche il risarcimento dei danni  spettante per la perdita del congiunto.

Il tribunale, dopo aver istruito la causa, ha ritenuto provata la responsabilità del datore del lavoro e l’ha condannato a risarcire il danno biologico differenziale e il danno non patrimoniale diretto spettante a ciascuno degli eredi.

Il lavoratore aveva prestato la sua attività lavorativa con esposizione alle fibre di amianto che ha inalato negli anni della sua attività. Processualmente non era emersa la circostanza che il lavoratore fosse stato esposto alle fibre di amianto anche in altre attività lavorative  a favore di terzi datori di lavoro.

La sentenza è stata confermata in appello.

Ha fatto ricorso in cassazione la datrice di lavoro sostenendone l’erroneità.

La Cassazione ha respinto il ricorso e ha evidenziato che la consulenza tecnica d’ufficio aveva affermato che la causa del decesso era riscontrabile nell’esposizione del lavoratore alle fibre di amianto presso l’azienda datrice di lavoro; questa è stata  la causa logica più probabile della malattia che ha portato al decesso del lavoratore.

Quel che conta per la Cassazione è che i giudici di merito abbiano accertato che il lavoratore, nell’espletamento del proprio lavoro alle dipendenze della società, era stato esposto con continuità alla inalazione di fibre di amianto senza che il datore di lavoro avesse provveduto a adottatore le misure e le cautele per evitarlo. Già all’epoca dei fatti, negli anni 70 e 80,  era nota la pericolosità dell’amianto tanto che il d.p.r. numero 303 del 1956 prevedeva già particolari cautele dirette a prevenire il rischio di malattie respiratorie connesse all’ inalazione di polveri anche di amianto. Quantomeno nell’occasione vi era l’obbligo aziendale di fare svolgere il lavoro solo in presenza di sistemi di aspirazione adottando misure idonee a catturare le polveri e a impedirne la diffusione. Nel caso specifico all’esame dei giudici, invece, è emerso che l’utilizzo delle mascherine era saltuario e senza controllo mentre gli aspiratori posizionati sui forni ottenevano il risultato di produrre una maggiore diffusione delle polveri nel capannone anziché rimuoverle in modo definitivo.

Cassazione n. 15.761 pubblicata il 12 giugno 2019.

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 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.