03/04/2019
Tribunale e corte di appello dichiaranola responsabilità di un conducente per aver cagionato, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di un ciclista. L’imputata alla guida di una autovettura Fiat Uno, giunta all'altezza di una intersezione iniziava una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una traversa privata, allorché sopraggiungeva da tergo il motociclo in fase di sorpasso a sinistra, che andava così ad urtare violentemente prima contro la Fiat Uno e poi contro un muretto, riportando lesioni mortali.
La Cassazione ha confermato la sentenza di condanna ribadendo il principio secondo il quale “In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione”. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 gennaio - 2 aprile 2019, n. 9021.
Nell’occasione se l'imputata avesse utilizzato gli specchietti retrovisori - trattandosi di un tratto di strada rettilineo e considerate le perfette condizioni del tempo - ella avrebbe potuto avvedersi della presenza del motociclo, rinunciando o quantomeno ritardando la manovra di svolta a sinistra causativa dell'incidente. Inoltre, contrariamente a quanto affermato nei motivi di appello, è appena il caso di rilevare che la circostanza che il motociclista non avesse indossato il casco non assume particolare incidenza rispetto al nesso causale fra la riscontrata condotta colposa e l'evento, non potendosi certo negare, alla luce dei fatti accertati, l'apporto concausale del comportamento anti doveroso dell'imputata.
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