12/03/2019
L'art. 46 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha introdotto una disposizione generale di divieto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto all'emergenza sanitaria del Covid 19. Questo divieto è attualmente in vigore per plurime e successive proroghe legislative che via via sono intervenute nel tempo a causa del perdurare della pandemia. La norma testualmente prevede che "..., il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604.” Il tribunale di Roma. Con ordinanza della fine del mese di febbraio 2021, ha dichiarato che nel divieto di licenziamento per motivi economici rientrano anche i dirigenti che così non possono essere licenziati per motivi economici al pari degli operai, degli impiegati e dei quadri. Per il tribunale questa lettura della norma è imposta dai principi di uguaglianza previsti dalla nostra Costituzione. Per l’interesse che questa pronuncia riveste, la pubblichiamo nella sua interezza.ordinanza tribunale di Roma licenziamento dirigente.
Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali utili e rimandi ai testi integrali.Numeri chiari, giustizia più rapida
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

