22/09/2018
Un imputato è stato riconosciuto colpevole del delitto di violenza privata perché ha impedito, a chi ne aveva diritto, e per giorni, la chiusura del cancello e il transito dal cancello perché vi ha parcheggiato una sua autovettura e si e messo a sedere in prossimità dei battenti del cancello. L'autore di questo comportamento è stato riconosciuto dai giudici responsabile di violenza privata ed è stato condannato alla pena prevista dal codice penale.
La corte di cassazione ha respinto l'impugnazione contro la sentenza di condanna proposta dall'imputato e ha riaffermato il principio secondo il quale il delitto di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinarsi e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. L'azione ostruzionistica messa in atto dall'imputato ha avuto una indubbia forza intimidatrice contro la parte che ha dovuto subire le conseguenze di questo comportamento.
La cassazione ha colto l'occasione per ricordare che compie violenza privata chi parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso all'avente diritto, chi nell'ambito di manifestazione di protesta per l'esecuzione di un'opera pubblica, impedisce agli operai incaricati di svolgere lavori previsti, si frappone all'accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l'utilizzo da parte loro. Il tratto qualificante e comune delle condotte enumerate è quello di esercitare una coazione sulla persona offesa, la quale per effetto di tale incisione della sua libertà di autodeterminazione, qualunque sia il mezzo con la quale questa è arrecata purché idonea allo scopo, è posta nelle condizioni di subire una situazione non corrispondente al proprio volere.
Corte di cassazione sezione 5ª penale, sentenza n. 40.482/2018 depositata il 12 settembre.
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