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Per il risarcimento anche il danno morale deve essere oggetto di prova

 

Il fatto

L'ex moglie ha denunciato penalmente il coniuge a non aver adempiuto l'obbligo di mantenimento a favore dei figli corrispondendo l'assegno che il tribunale gli aveva posto a carico. Il giudice di pace ha accolto la domanda di risarcimento ed ha condannato l'ex marito al pagamento di un importo riparatore. Il tribunale, in sede di impugnazione della sentenza, ha rigettato la domanda.

Il diritto

La corte di cassazione chiamata a pronunciarsi sulla vicenda ha  affermato questo importante principio

"Or bene, questa Corte ha più volte affermato che il risarcimento di un danno non patrimoniale derivante da reato non può ritenersi in re ipsa. È, invece, onere di chi ne pretende il risarcimento descrivere e spiegare, nell'atto introduttivo del giudizio, in cosa sia concretamente consistito il pregiudizio di cui domanda ristoro (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014, Rv. 633405; Sez. L, Sentenza n. 25691 del 01/12/2011, Rv. 619940; e soprattutto Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011, Rv. 617669). Nel caso di specie, pertanto, corretto è il decisum del giudice d'appello, posto che al cospetto d'una domanda ultragenerica come quella formulata dall'attrice nell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, altra pronuncia non era possibile che quella di inammissibilità."

Dalla decisione della corte di cassazione desume che il danno morale conseguente ad un reato non può essere considerato come un fatto naturale, in re ipsa, che non ha bisogno di essere dedotto e provato. Questo danno, invece, deve essere oggetto di specifica deduzione e offerta di prova. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12614/15; depositata il 18 giugno)

 Questo orientamento giurisprudenziale è estremamnete rigido e si risolve in un favore nei confronti del dannegiante. La cassazione in altre e precedenti sentenze in materia di danno morale ha affermato che  " costituendo il danno morale un patema d'animo e, quindi, una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità."   Cassazione civile    sez. III  03/04/2008 N. 8546. 

 

 

Il sito e lo studio.

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Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida
I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

 La rapidità come obbligo dello studio 
Nel diritto del lavoro la rapidità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 La rapidità come necessità pratica
La stessa urgenza vale per le cause che riguardano differenze retributive o risarcimenti. In un sistema dominato da appalti ed esternalizzazioni, le imprese appaltatrici spesso si cancellano dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori senza interlocutore. In questi casi occorre “battere sul tempo”: solo agendo tempestivamente la sentenza conserva un valore concreto e non si riduce, come le gride manzoniane, a un proclama destinato a restare lettera morta.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.