26/12/2016
In questa controversia giudiziaria si disputa sulla validità del testamento olografo formato a mezzo di una lettera autografa.
Il tribunale di Milano dichiarava la validità e l’efficacia del testamento e delle disposizioni in esso contenuta. Contro la sentenza è stata proposta impugnazione. La corte di appello ha rigettato ogni lagnanza giuridica contro la sentenza e la confermava integralmente. La parte soccombente, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso in cassazione.
La corte di cassazione, però, ha rigettato il ricorso affermando il seguente principio giuridico: “Parti ricorrenti lamentano, nella sostanza, che il documento ovvero la lettera ritenuta come testamento sarebbe carente dei requisiti essenziali quali l’olografia e la data. Viene, inoltre, addotta la mancanza di una firma per esteso del de cuius, della circostanza della sottoscrizione ("grazie ed un abbraccio M. "), che avrebbe dovuto indurre a ritenere l’assenza di una volontà di testare.
Il motivo è infondato e va rigettato. È noto che non vi è alcun rigore formale nel riconoscimento di valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non fatta con nome e cognome, purché (come nell’ipotesi de qua) risulti con certezza la persona del testatore e l’espressione delle di lui volontà testamentaria. In proposito non può che ribadirsi il principio già enunciato da Cass. n. 11504/1992.”
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 26791/16; depositata il 22 dicembre.
Nella Foto:
Tavoletta in argilla con scrittura cuneiforme e busta di custodia, 1701 a.C. circa (Fondazione Ligabue, Venezia)
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