25/03/2017
Una trasportata convenne in giudizio l'Azienda Trasporti Milanese (A.T.M.) s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni che aveva subito a causa del malfunzionamento delle porte di un treno della metropolitana; dedusse che, al momento della discesa dal convoglio, era rimasta imprigionata tra i due battenti, che si erano chiusi automaticamente, e aveva riportato lesioni personali. L’Atm resistette alla pretesa negando ogni responsabilità. Il Tribunale di Milano rigettò la domanda sul rilievo che la negligenza dimostrata dalla trasportata nell'ignorare le segnalazioni acustiche e nel violare il divieto di interporre ostacoli alla chiusura delle porte aveva liberato la controparte dalla presunzione di colpevolezza da cui era gravata ex art. 1681 c.c.. La sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello. La trasportata danneggiata ha proposto ricorso per cassazione.
La corte di Cassazione ha accolto la domanda affermando il seguente principio.
Per la Corte di Cassazione, la Corte di appello “ ha considerato la negligenza della trasportata quale fattore idoneo a sollevare il vettore dall'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, onere finalizzato a superare la presunzione su di esso gravante ex art. 1681 c.c.; in tal modo ha però confuso il piano del possibile concorso colposo della vittima con quello del superamento della presunzione, in una situazione in cui - per le modalità del fatto - la condotta della trasportata non appariva tale da determinare - ex se - il superamento della presunzione (come, invece, nelle ipotesi considerate da Cass. n. 9593/2011 e da Cass. n. 13635/2001). Si vuol dire -in altri termini- che il fatto che la donna non si sia attenuta alle segnalazioni acustiche e al dovere di non interporre ostacoli alla chiusura nulla toglie al fatto che - in presenza di dispositivi anti schiacciamento - le portiere non si sarebbero dovute chiudere e che il macchinista non avrebbe dovuto far ripartire il treno prima di avere verificato la completa chiusura delle porte di tutti i convogli e che, in relazione a questi due profili, la Corte non ha accertato che l'A.T.M. avesse "adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Deve infatti ribadirsi che, nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza e all'entità del danno, il nesso esistente fra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, primo comma c.c., la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando l'ordinaria diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. n. 11194/2003).”
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 249/17; depositata il 10 gennaio)
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