25/03/2017
Un’ex paziente ha convenuto in causa una Usl chiedendo il risarcimento dei danni che si era procurata cadendo da una finestra dell’ospedale), in cui era stata ricoverata a causa di una sindrome psichiatrica: assunse che sia il medico -che aveva ne aveva curato il ricovero- che il personale sanitario del reparto (compreso il primario ) non avevano adottato le necessarie misure di sorveglianza per scongiurare gesti autolesivi da parte della paziente; aggiunse che la finestra del bagno del "reparto donne" era munita di un parapetto inferiore a quello regolamentare e non presentava adeguate protezioni.
il Tribunale accolse la domanda risarcitoria nei confronti di tutti, medici e struttura sanitaria, condannandoli in solido sul duplice rilievo che la struttura sanitaria aveva trascurato il rischio di autolesione (consigliando il ricovero in un comune reparto di medicina generale e omettendo di dare prescrizioni per la sorveglianza.)
La Corte di Appello ha affermato la responsabilità della struttura ospedaliera per avere mantenuto la finestra del bagno da cui si era gettata la paziente. priva di un parapetto adeguato e di inferriate o altri ripari, non assolvendo pertanto agli obblighi di protezione incombenti sulla struttura. Ha rigettato le domande di risarcimento nei confronti dei medici perchè non ne ha ravvisato la responsabilità.
La corte di cassazione non ha rinvenuto violazioni di legge nella motivazione della sentenza di condanna e l’ha confermata per intero.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6030/17; depositata il 9 marzo
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