15/06/2014
La corte di appello di Firenze ha confermato una sentenza del tribunale di Pisa che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento perché il datore di lavoro nel dare esecuzione ad una sentenza del giudice del lavoro che aveva ordinato la riammissione nel posto di lavoro del prestatore d'opera aveva riammesso il lavoratore nel posto di lavoro assegnandolo, però, ad una sede diversa. Per il giudice di merito, Il datore di lavoro doveva riammettere il lavoratore in servizio nel posto che originariamente occupava. Il rifiuto della prestazione da parte del lavoratore in un luogo diverso doveva pertanto ritenersi giustificato con il conseguente recesso illegittimo del datore di lavoro.
La corte di cassazione, richiamando il suo precedente indirizzo giurisprudenziale ha affermato che "l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui inserimento nell'attività lavorativa deve intervenire nel luogo e nelle mansioni originarie, atteso che il rapporto contrattuale si intende come mai cessato e quindi la continuità dello stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede; resta salva la facoltà del lavoro di lavoro di predisporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, ma in tal caso devono esistere le ragioni tecniche e produttive richieste dall'articolo 2103 codice civile".
Corte suprema di cassazione sentenza n. 13060 del 10 giugno 2014.
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