23/01/2014
Il Tribunale di Milano sezione lavoro,nella persona del Dott. Giovanni Casella, decidendo su una controversia con oggetto un licenziemento per giustificato motivo oggettivo, ritenendo illegittimo il licenziamento, ha riconosciuto alla lavoratrice solo il risarcimento dei danni, senza la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il giudice ha così motivato la sua decisione: "con l’introduzione del nuovo art, 18 SL, il Giudice dispone la reintegrazione nei casi in cui accerti la "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo",mentre nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il Giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso, il Giudice, ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma (anzianità del lavoratore, numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica; comportamento e condizioni delle parti), delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n, 604, e successive modificazioni".
Con la precedente legge, prima della riforma Fornero del mese di luglio 2012, la lavoratrice sarebbe stata reintegrata nel posto di lavoro, con il risarcimento dei danni pari alle retribuzioni perse, con l'aggiunta della contribuzione previdenziale. In più quella lavoratrice avrebbe potuto esercitare il diritto di opzione ottenendo il pagamento di altre 15 mernsilità di retribuzione con la rinuncia alla reintegrazione nel posto di lavoro. La differenza tra il prima e il dopo è profonda.
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

