10/02/2014
Un marito si é allontanato dal domicilio coniugale perché il ménage familiare si era già dissolto da tempo, perché la situazione familiare non era più sopportabile e perché dalla nascita del figlio non vi erano stati più rapporti sessuali fra i coniugi.
La corte di cassazione ha confermato la sentenza della corte di appello, che ha escluso ogni addebito di responsabilità a carico del marito, affermando il seguente principio:
"L'obbligo di fedeltà coniugale costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la cui violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. Civ. sezione I n. 13592 del 12 giugno 2006)."
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 22 ottobre 2013 – 5 febbraio 2014, n. 2539.
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La celerità come esigenza concreta
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