28/10/2021
Il Tribunale prima e la Corte di Appello di Roma dopo, in esito a critico e argomentato scrutinio delle risultanze documentali e probatorie acquisite nel corso della causa da loro trattata e decisa, hanno rigettato la domanda di un lavoratore diretta ad ottenere la sua reintegrazione nel posto di lavoro dal quale era stato allontanato dall'azienda a seguito di un licenziamento disciplinare per giusta causa.
Il lavoratore è stato licenziato per il "contenuto gravemente offensivo e sprezzante nei confronti dei suoi diretti superiori e degli stessi vertici aziendali delle comunicazioni del lavoratore, a mezzo di tre e-mails e del messaggio sul suo profilo Facebook dell’ottobre 2016 (quest’ultimo legittimamente acquisibile, in quanto non assistito da segretezza per la sua conoscibilità anche da terzi), non disconosciute, integranti insubordinazione grave, a norma della previsione contrattuale collettiva e comunque giusta causa di licenziamento, per il loro carattere plurioffensivo e tale da precludere la proseguibilità del rapporto, per l’elisione del legame di fiducia tra le parti, anche considerato il ruolo aziendale del predetto (account manager, per la gestione della comunicazione pubblicitaria nazionale ad uso locale: insegne della grande distribuzione, eventi, promozione locale dei negozi TIM)."
La motivazione del rigetto della domanda del lavoratore è stata identica sia in Tribunale che in Corte d'Appello. In questo caso si dice tecnicamente che la motivazione della sentenza è con “ doppia conforme". Entrambi i giudici di merito hanno ricostruito e valutato nello stesso modo i fatti di causa sottoposti al loro vaglio.
Il lavoratore, nonostante che entrambi i giudici di merito gli avessero dato torto con la medesima motivazione, ha ritenuto ugualmente di dover far ricorso in Cassazione sostenendo la "illegittima acquisizione dalla società datrice dei posts presenti sulla pagina Facebook del lavoratore, in quanto destinata alla comunicazione esclusiva con i propri amici e, pertanto, riservata, espressiva di una modalità incompatibile con la denigrazione o la diffamazione erroneamente ritenuta dai giudici, non avendone dimostrato l’azienda la diffusione presso terzi.
La Cassazione, esaminando il motivo di gravame proposto dal lavoratore lo ha ritenuto infondato.
Nell'argomentare la sua decisione, la Cassazione ha riconosciuto " l'esigenza della tutela della libertà e segretezza dei messaggi scambiati in una chat privata quando sono diretti unicamente agli iscritti a un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone". Questa tipologia di messaggi è paragonabile alla corrispondenza privata, chiusa ed inviolabile, con la conseguente impossibilità di una sua utilizzazione processuale Nel caso, invece, della conversazione in chat su Facebook non sussiste una tale esigenza di protezione, perché questa modalità di comunicazione è idonea a consentire la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato e indistinto di persone. Questa modalità di diffusione, pertanto, per il suo contenuto denigratorio, integra gli estremi della diffamazione e costituisce giusta causa di licenziamento perché idonea a ledere il vincolo fiduciario del rapporto lavorativo.
I messaggi su Facebook, per la loro diversità di forma e di destinatari, non sono tutti uguali e non possono essere trattati allo stesso modo. Nel caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione, quel messaggio era per propria natura e caratteristiche tecniche destinato a una pluralità indistinta di soggetti e per questa sua particolare natura può essere legittimamente e pienamente utilizzato nel processo civile e può costituire piena prova contro il suo autore responsabile della diffamazione.
Il lavoratore così non solo ha perso definitivamente ogni speranza di essere reintegrato e di ottenere il risarcimento dei danni ma deve anche corrispondere all’azienda le spese processuali del giudizio di Cassazione liquidate a nella misura di euro 6200 oltre spese generali del 15%, Iva e cpa.
Cass. civ., sez. lavoro., sentenza 13 ottobre 2021, n. 27939.
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