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La quota parte dei contributi gravante sul dipendente resta a carico del datore di lavoro inadempiente

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19/08/2021

Questo obbligo è conseguenza del ritardo datoriale del pagamento delle retribuzioni all’epoca maturate

Il fatto
1. La Corte d' Appello di Lecce, ha accertato contro l’Università del Salento
il diritto di una dipendente a percepire, a decorrere dal 14 luglio 1997, il trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in relazione all'impegno orario indicato nei contratti individuali di lavoro, con la conseguente condanna dell'Università al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva.
In corso di causa l'Ateneo aveva dato esecuzione alla statuizione di condanna generica e, nel
quantificare le somme spettanti alla lavoratrice, aveva detratto dall'importo complessivo la quota
parte dei contributi gravante su di essa per complessivi euro 13.090,92.
Il giudice d'appello ha escluso la legittimità della trattenuta ed ha rilevato che ai sensi
dell'art. 23 della legge n. 218/1952 la quota grava sul datore nei casi in cui il pagamento della
contribuzione non sia tempestivo.
Contro la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione l'Università del Salento denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952 evidenziando che l'obbligo per il datore di versare all'Inps anche la quota che grava sul lavoratore sorge solo in caso di pagamento parziale o di ritardato pagamento, non ravvisabile nella fattispecie perché l'Università aveva regolarizzato la posizione contributiva ottemperando tempestivamente alla sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto al maggior trattamento del ricercatore a tempo definito. Prima della formazione del titolo giudiziale l'Ateneo aveva eseguito i versamenti «nella misura corrispondente allo status del dipendente in quel determinato periodo di riferimento».

Il diritto.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Ateneo “perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore. Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» ( cfr. Cass. n. 18897/2019; Cass. n. 25956/2017; Cass. n. 23426/2016, Cass. n. 18044/2015 e Cass. n. 19790/2011).
È stato precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la
data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015). L'inadempimento, infatti, sorge al
momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta.”
Cassazione Civile Sent. Sez. Lavoro num. 23071 Anno 2021.Data pubblicazione: 18/08/2021.

 

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Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida
I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

 La rapidità come obbligo dello studio 
Nel diritto del lavoro la rapidità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 La rapidità come necessità pratica
La stessa urgenza vale per le cause che riguardano differenze retributive o risarcimenti. In un sistema dominato da appalti ed esternalizzazioni, le imprese appaltatrici spesso si cancellano dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori senza interlocutore. In questi casi occorre “battere sul tempo”: solo agendo tempestivamente la sentenza conserva un valore concreto e non si riduce, come le gride manzoniane, a un proclama destinato a restare lettera morta.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.