06/03/2021
Una società di servizi di vigilanza contesta a una guardia giurata di 'aver svolto l'attività di DJ nelle ore serali del 13/10/2017, pur a seguito di attestazione di malattia relativa alla medesima giornata, durante la quale era stato assente dal lavoro, e l'aver svolto l'attività di DJ nelle ore serali del 10/11/2017 e fino alle 1,35 del giorno 11/11/2017, in cui avrebbe dovuto prestare servizio dalle ore 6 alle ore 14 ma aveva fruito di un permesso ex L. 104 /1992 per prestare assistenza alla consorte invalida.
Questa 'attività di DJ era svolta dalla guardia giurata. in modo non occasionale, perché impegnato tutti i venerdì e sabato in orari serali e notturni, si da risultare tale attività incompatibile, per le descritte modalità, con le mansioni svolte spesso in turni in fascia oraria 6 - 14, in quanto pregiudicanti i requisiti soggettivi psico-fisici richiesti per lo svolgimento di tali funzioni, con pericolo di danno all'incolumità propria e di terzi e per i beni sottoposti a vigilanza.
Il tribunale ha dichiarato il licenziamento illegittimo mentre la Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza, lo ha dichiarato fondato.
La controversia è finita davanti alla Corte di Cassazione che ha dato torto al lavoratore affermando che “"Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.”.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 4876/21; depositata il 23 febbraio.
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

