03/02/2021
Un lavoratore si è rivolto al Tribunale di Milano, lamentando di essere stato assunto in data 25/6/2019 con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con scadenza 24/12/2019, con mansioni di aiuto cuoco; in data 6/8/2019 il datore di lavoro comunicava verbalmente la volontà di recedere con effetto immediato dal rapporto di lavoro in essere.
Il lavoratore evidenziava nel suo ricorso al Tribunale l’illegittimità dell’anticipato recesso dal rapporto di lavoro, l’inadempimento agli obblighi di pagamento della retribuzione in caso di ritenuta perduranza del rapporto di lavoro, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni sino alla scadenza contrattuale, nella misura di € 11.915,71 ovvero, in via subordinata, sino all’allontanamento dal luogo di lavoro, nella misura di € 3.209,15.
Il ricorso è stato accolto. Per il Tribunale di Milano il recesso datoriale appare con tutta evidenza illegittimo, non essendo consentito, nei contratti a tempo determinato, il recesso ante tempus se non nei casi di giusta causa. Nel caso di illegittimo recesso datoriale nei contratti a tempo determinato, “il risarcimento del danno dovuto va commisurato all'entità dei compensi retributivi che sarebbero maturati dalla data del recesso fino alla scadenza del contratto” (Cass. civ., sez. lav., 29/10/2013, n. 24335). Al lavoratore, pertanto, sono state riconosciute tutte le retribuzioni contrattualmente dovute, sino alla scadenza naturale del contratto, dalla data dell’illegittimo recesso (6/8/2019-24/12/2019), nella complessiva misura di € 11.915,71, di cui € 769,86 per TFR, oltre la regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Sentenza tribunale di Milano n. 28/2021 pubbl. il 12/01/2021.
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La celerità come esigenza concreta
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