27/12/2020
La corte di appello ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie per l'infedeltà che è stata la causa determinante della intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Il marito ha chiesto il risarcimento dei danni che la Corte di Appello ha rigettato per non essere stato provato il danno ingiusto e il nesso causale con la condotta illecita della moglie. Per la Corte di Appello il danno non è riscontrabile nella sola infedeltà coniugale ben potendo la depressione del marito essere riferita alla separazione in sé piuttosto che al tradimento della moglie. La Corte di Cassazione ha respinto definitivamente l'impugnazione della sentenza da parte del marito affermando il seguente principio giuridico: "la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, «sempre che [tuttavia] la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale» Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 26383/20; depositata il 19 novembre.
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La celerità come esigenza concreta
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