12/11/2019
Non è semplice negare il diritto ai figli di essere mantenuti dai genitori ma nel caso deciso dal Tribunale di Verona vi sono gli elementi necessari per negarlo.
In questa sua decisione il Tribunale ha preliminarmente affermato “che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli perdura fino a che gli stessi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica ovvero il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo non dia prova del fatto che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia del figlio ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso. Il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica infatti nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori e con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari.”
Nel caso in esame Il Tribunale ha osservato che “i due ragazzi - attualmente di 24 e 22 anni – non hanno conseguito il diploma di scuola media superiore, non risultano essere proficuamente impegnati in un percorso di studi, non risultano svolgere attività lavorativa e non risultano nemmeno essersi attivamente impegnati per il reperimento di un'occupazione.
Quanto al figlio si deve osservare come già nel novembre 2015 egli avesse dichiarato di non frequentare nessuna scuola e come sia pacifico che il ragazzo non abbia da allora ripreso gli studi né abbia intrapreso stabilmente attività lavorativa.
Quanto poi alla figlia, la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente dà conto delle difficoltà da lei incontrate nel percorso scolastico, che, nonostante l'età, non risulta aver ancora portato a termine, non avendo superato la quarta classe superiore, anche a causa di una frequenza scolastica discontinua.
Secondo quanto riferito dal teste entrambi i figli avrebbero peraltro avuto proposte di lavoro, da loro non accettate su indicazione degli zii materni.
Sulla scorta di tali risultanze può, dunque, senz'altro ritenersi che i due ragazzi, a fronte di un percorso scolastico non portato avanti o, nonostante l'età, non ancora concluso, non abbiano nemmeno colto concrete occasioni per inserirsi nel mondo del lavoro e conseguire la propria indipendenza economica e che sono pertanto ormai venuti meno i presupposti per il riconoscimento di un mantenimento in loro favore.”
Questi elementi in fatto hanno causato l’esclusione dell’obbligo del padre di doverli continuare a mantenere.
Tribunale di Verona, sez. I Civile, sentenza depositata il 26 settembre 2019
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