26/12/2020
Nel corso di una intervista radiofonica un avvocato afferma di non volere assumere e di non volersi avvalere della collaborazione, nel proprio studio, di persone omosessuali.
l'Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (lesbian-gay-bisexual-transgender-intersexual lo convoca avanti il tribunale di Bergamo perché dichiari la illiceità del suo comportamento per la natura discriminatoria con condanna al risarcimento del danno e con pubblicazione del provvedimento. Il tribunale ha accolto la domanda. La Corte di appello di Brescia ha respinto l'impugnazione.
La cassazione intervenendo nella controversia ha dichiarato di condividere la sentenza della Corte di appello di Brescia secondo cui quelle dichiarazioni dell'avvocato hanno integrato "espressioni idonee a dissuadere gli aspiranti candidati omosessuali da presentare la propria candidatura allo studio professionale" di quell'avvocato così "ostacolandone e/o rendendo maggiormente difficoltoso l'accesso al lavoro". Perché una dichiarazione abbia contenuto discriminatorio la si deve valutare "in considerazione del pregiudizio, anche solo potenziale, che una categoria di soggetti potrebbe subire in termini di svantaggio o di maggiore difficoltà, rispetto ad altri non facenti parte di quella categoria, nel reperire un bene della vita, quale l'occupazione". In quel frangente si è verificato quel potenziale pregiudizio discriminatorio che la legge punisce. Il diritto di manifestare il proprio pensiero non è un diritto assoluto e "non può spingersi sino a violare altri principi costituzionalmente tutelati, quali quelli che tutelano la parità di trattamento in materia di occupazione di lavoro e la realizzazione di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale”. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 28646/20; depositata e 15 dicembre 2020.
Nel dipinto:vaso greco con Achille che medica Patroclo.
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

