26/12/2020
Durante un'assemblea sindacale scoppia un violento litigio tra un lavoratore e un componente della rsu. Il lavoratore aveva sollevato delle problematiche sulle quali componente della rsu non era d'accordo. Da qui nasce un violento diverbio tra i due durante il quale il lavoratore minaccia di morte il suo interlocutore. L'azienda licenzia il lavoratore per giusta causa. La controversia finisce davanti ai giudici.
Il tribunale, per ricostruire il fatto, provvede a sentire i testimoni e conclude affermando che il lavoratore non aveva seriamente minacciato di morte il rappresentante sindacale perché il suo comportamento era da inquadrare piuttosto nella abitudine del medesimo ad assumere atteggiamenti inurbani con un linguaggio scurrile. Nell'occasione dello scontro tra i due protagonisti non vi era stato nulla di penalmente rilevante. Conseguentemente il tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento ed ha reintegrato il lavoratore nell'azienda.
La Corte di Cassazione ha definitivamente dato ragione al lavoratore perché il contratto collettivo del settore metalmeccanico prevede, per la tipologia del fatto contestato, la sola applicazione di una sanzione conservativa del posto di lavoro (multa o sospensione dal lavoro fino a 10 giorni). Il fatto materiale contestato sussiste ma il contratto collettivo per quel fatto non prevede il licenziamento ma una sanzione inferiore. Conseguentemente, per la tipologia dell'infrazione commessa, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e non semplicemente al solo risarcimento del danno, senza il ripristino del rapporto contrattuale.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 28630/20; depositata il 15 dicembre 2020.
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

