12/02/2020
I componenti della RSU eletti nelle liste di una delle sigle sindacali maggiormente rappresentativa del settore metalmeccanico hanno chiesto alla Bitron spa lo svolgimento di un'ora di assemblea retribuita, convocata dai soli componenti di questa lista, richiamando le previsioni dell'accordo interconfederale sulla rappresentanza sindacale. La società ha rifiutato la convocazione perché la richiesta non poteva pervenire dai soli componenti della rsu eletti in quella lista ma doveva essere avanzata anche dalle altre sigle sindacali. Il tribunale e la Corte di Appello di Torino hanno dato torto alla organizzazione sindacale ma la Cassazione, ribaltando totalmente la decisione, ha riconosciuto la piena legittimità dei singoli componenti della RSU eletti in una delle liste rappresentative a richiedere questa convocazione.
La Cassazione ha così motivato la sua decisione: "il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (T.U. sulla Rappresentanza, applicabile ratione temporis), deve essere interpretato nel senso che il diritto d’indire assemblee, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 20, rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 19, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.5." Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 2862/20; depositata il 6 febbraio
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La celerità come esigenza concreta
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