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Una cassiera utilizza la carta fedeltà dimenticata da una cliente

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02/02/2020

Perde il posto di lavoro ma con il riconoscimento di 15 mensilità di indennità risarcitoria

Una lavoratrice con mansioni di cassiera utilizza per la propria spesa, a fine turno di cassa nel supermercato della SMA s.p.a. presso cui lavorava, una carta fedeltà dimenticata da una cliente, in violazione del regolamento aziendale da lei ben conosciuto (avendo lavorato ivi oltre dieci anni).La carte fedeltà avrebbe dovuto restituirla alla titolare e non utilizzarla personalmente per i suoi acquisti.

La società, venuta a conoscenza del fatto le contestata il comportamento perché lo ha ritenuto una gravissima violazione dei doveri contrattuali. All’esito della procedura le intima il licenziamento immediato per giusta causa. La lavoratrice, nei 60 giorni, impugna in modo tempestivo il licenziamento. Il Tribunale, accogliendo il ricorso della lavoratrice ordina al datore di lavoro la reintegrazione nel posto di lavoro con la corresponsione delle retribuzioni mensili perse ma la Corte di Appello, riforma parzialmente la sentenza e riconosce alla lavoratrice la sola indennità risarcitoria che fissa in 15 mesi, senza la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il Tribunale e la Corte di Appello nelle loro motivazioni hanno evidenziato come il supermercato avesse subito da questa condotta della cassiera un modesto danno (avendo cumulato la cliente sulla carta fedeltà indebitamente utilizzata 750 punti per un importo di Euro 5,00).

L’azienda insoddisfatta della decisione ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo la legittimità del licenziamento. Anche la lavoratrice ha proposto l’impugnazione ritenendo di avere diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e non alla semplice indennità risarcitoria.

La Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi delle parti ritenendoli infondati. Nell’occasione la Cassazione ha affermato che “L'art. 18, quarto comma 1. cit. riconosce la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto contestato, nonché nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore. La non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra, invece, nel suddetto quarto comma quando dai contratti collettivi ovvero dai codici disciplinari applicabili, risulti la previsione per esso di una sanzione conservativa; qualora ciò non si verifichi, si realizzano le "altre ipotesi" di non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali il quinto comma dell'art. 18 prevede la tutela indennitaria ed. forte (Cass. 25 maggio 2017, n. 13178; Cass. 16 luglio 2018, n. 18823).
Qualora vi sia dunque sproporzione tra sanzione e infrazione, deve essere riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta addebitata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa: così ricadendo pertanto il difetto di proporzionalità tra le "altre ipotesi" stabilite dall'art. 18, quinto comma, in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento ed è accordata la tutela indennitaria c.d. forte (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25534; Cass. 20 maggio 2019, n. 13533).”.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 2238/19; depositata il 30 gennaio.

Il danno per il datore di lavoro è stato modestissimo ma la lesione del vincolo di fiducia tra le parti e le previsioni del contratto collettivo hanno fatto sì che il rapporto di lavoro non potesse più proseguire. E fosse chiuso solo con il riconoscimento dell’indennità risarcitoria di 15 mesi. La legge in astratto prevedeva una indennità da 12 a 24 mesi. La Corte di Appello ha riconosciuto 15 mesi.

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 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.