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La socia lavoratrice di una cooperativa è espulsa dalla cooperativa con contestuale licenziamento, Ma la deliberazione di esclusione è illegittima: reintegrata nel posto di lavoro

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23/01/2020

La retribuzione riconosciuta a titolo di risarcimento non può essere superiore a 12 mesi

La Corte d’appello di Bologna, ha accertato l’illegittimità del licenziamento disciplinare e della contestuale delibera di esclusione della lavoratrice , operatrice socio-sanitaria della cooperativa sociale Onlus Aurora Domus, disponendone la reintegra e la riammissione quale socia, e condannando la cooperativa al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 comma 4, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.

La Corte di appello ha ritenuto che dalla illegittimità della deliberazione. di esclusione della socia lavoratrice, fondata esclusivamente su ragioni disciplinari, derivasse l’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, la cooperativa esclusivamente con riguardo alla parte in cui ha condannato la cooperativa alla indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.

La Cassazione ha accolto il ricorso con la seguente motivazione.

 “La giurisprudenza di questa corte ha da tempo chiarito che la L. n. 142 del 2001, recante disposizioni in tema di revisione della legislazione in materia cooperativistica, ha definitivamente ratificato la possibilità di rendere compatibili, anche nelle cooperative di lavoro, mutualità e scambio, ridimensionando la portata di una concezione puramente associativa del fenomeno cooperativo. Ciò in quanto il legislatore ha previsto testualmente che "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali" (così l’art. 1, comma 3, come modificato dalla L. n. 30 del 2003, art. 9, che ha fornito al lavoro cooperativo una nuova configurazione giuridica, con l’introduzione, in favore dei soci, di un complesso di tutele minime ed inderogabili).

È allora evidente che il rinvio operato alla normativa dello statuto dei lavoratori (e, in parte qua, dell’art. 18 cit.) non può essere considerato un rinvio materiale, poiché in caso di modifica della normativa dello statuto dei lavoratori, rispetto a quella vigente all’epoca di entrata in vigore della norma di rinvio (l’art. 2 cit.), ciò introdurrebbe un ingiustificato elemento di disparità di trattamento tra tutti i lavoratori, assoggettati alla disciplina dell’art. 18 di volta in volta ratione temporis applicabile, ed i lavoratori di società cooperative, rispetto a quali si dovrebbe cristallizzare il testo dell’art. 18 vigente nell’anno 2001.
Tal interpretazione, irragionevolmente in contrasto con la ratio legis della normativa specifica, che ha inteso equiparare la posizione dei lavoratori soci di cooperative agli altri lavoratori, e che introdurrebbe un regime di tutela differenziato non previsto dalla norma (e favorevole, nel caso di specie, ai medesimi lavoratori soci di cooperativa), e non pare neppure sostenuta dalla corte territoriale che si è limitata ad applicare quella tutela senza soffermarsi sulla ragione di tale scelta.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, nella parte in cui condanna la cooperativa al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 comma 4, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, affinché altra sezione della Corte di Appello di Bologna, in applicazione del testo dell’art. 18, comma 3 dello Stat. Lav. vigente all’epoca dei fatti, individui la misura del risarcimento da riconoscere alla lavoratrice, tenendo conto che, in ogni caso, la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, conformemente al seguente principio di diritto: "In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, la L. n. 142 del 2001, art. 2, esclude l’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori nell’ipotesi ove, con il rapporto di lavoro, venga a cessare anche quello associativo, sicché l’accertata illegittimità della deliberazione. di esclusione del socio, con conseguente ripristino del rapporto associativo, determina l’applicabilità della tutela di cui all’art. 18, nel testo vigente all’epoca del licenziamento". 

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 707/20; depositata il 15 gennaio

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 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.