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Critica il datore di lavoro con un'intervista ad un giornale ma usa toni garbati e riferisce la verità

tag  News  netturbino  critica  licenziamento  intervista 

10/12/2019

Il sindacalista è stato reintegrato nel posto di lavoro, sussistente il licenziamento per rappresaglia

Un dipendente adibito a mansioni di operatore ecologico e  rivestito della carica di delegato sindacale, ha rilasciato una dichiarazione al quotidiano La Stampa criticando lo spostamento di un suo collega di lavoro da un Comune ad un altro Comune con la conseguente difficoltà nella raccolta dei rifiuti "porta a porta" e del rispetto delle condizioni dell'appalto pubblico stipulato tra la sua società datrice di lavoro e il Comune. Nell'intervista il dipendente non ha pronunciato concetti dispregiativi, volgari, denigratori o polemici nei confronti del suo datore di lavoro. Si è limitato a riferire al giornalista con verità i fatti avvenuti evidenziando la gravosità della prestazione lavorativa dei suoi colleghi. Il Comune appaltante su questo spostamento e sulle modalità di esecuzione del servizio non ha sollevato alcuna contestazione all'impresa appaltatrice. Il datore di lavoro nonostante l'assenza di un qualsiasi danno non ha gradito quell'intervista e  ha licenziato il dipendente per motivi disciplinari. La Corte d'Appello di Genova ne ha invece disposto la reintegrazione nel posto di lavoro ritenendo il licenziamento quale atto di rappresaglia .
La datrice di lavoro ha fatto ricorso in Cassazione.,
La Cassazione ha respinto il ricorso ed ha riaffermato la legittimità dell'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del suo datore di lavoro. Questo diritto di critica diventa illegittimo solo nel caso in cui avvenga "con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell'ordinaria convivenza civile ". Nel caso sottoposto al suo esame,  la Cassazione ha evidenziato che "nell'ipotesi di critica espressa da lavoratore con funzioni di rappresentanza sindacale all'interno dell'azienda si è sottolineato come il diritto di critica goda di un'ulteriore copertura costituzionale costituita dall'art. 39 Cost. nel momento in cui l'espressione di pensiero è finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo, sicché si è affermato che il lavoratore sindacalista è titolare di due distinti rapporti con l'imprenditore: come lavoratore, in posizione subordinata con il datore di lavoro, e come sindacalista, invece in una posizione parificata a quella della controparte in virtù delle richiamate garanzie costituzionali ".
La critica manifestata dal lavoratore all'indirizzo del datore di lavoro può, trasformarsi da esercizio lecito di un diritto in una condotta astrattamente idonea a configurare un illecito disciplinare, quando superi i limiti posti a presidio della dignità della persona umana,  ossia i requisiti della corrispondenza a verità dei fatti narrati e delle modalità espressive che possano dirsi rispettose di canoni, generalmente condivisi, di correttezza, misura e civile rispetto della dignità altrui.
Nel caso sottoposto al suo esame, la Cassazione ha, infine, rilevato che le dichiarazioni rilasciate dal dipendente al giornale non hanno provocato alcun danno alla società né quelle dichiarazioni hanno procurato una qualsiasi reazione di protesta da parte del Comune appaltante del servizio di raccolta dei rifiuti. Il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e impresa non può essere ritenuto irrimediabilmente leso da quell'intervista, non esistono né condizioni nè presupposti.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 31395/19; depositata il 2 dicembre.



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 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.