10/12/2019
Un dipendente adibito a mansioni di operatore ecologico e rivestito della carica di delegato sindacale, ha rilasciato una dichiarazione al quotidiano La Stampa criticando lo spostamento di un suo collega di lavoro da un Comune ad un altro Comune con la conseguente difficoltà nella raccolta dei rifiuti "porta a porta" e del rispetto delle condizioni dell'appalto pubblico stipulato tra la sua società datrice di lavoro e il Comune. Nell'intervista il dipendente non ha pronunciato concetti dispregiativi, volgari, denigratori o polemici nei confronti del suo datore di lavoro. Si è limitato a riferire al giornalista con verità i fatti avvenuti evidenziando la gravosità della prestazione lavorativa dei suoi colleghi. Il Comune appaltante su questo spostamento e sulle modalità di esecuzione del servizio non ha sollevato alcuna contestazione all'impresa appaltatrice. Il datore di lavoro nonostante l'assenza di un qualsiasi danno non ha gradito quell'intervista e ha licenziato il dipendente per motivi disciplinari. La Corte d'Appello di Genova ne ha invece disposto la reintegrazione nel posto di lavoro ritenendo il licenziamento quale atto di rappresaglia .
La datrice di lavoro ha fatto ricorso in Cassazione.,
La Cassazione ha respinto il ricorso ed ha riaffermato la legittimità dell'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del suo datore di lavoro. Questo diritto di critica diventa illegittimo solo nel caso in cui avvenga "con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell'ordinaria convivenza civile ". Nel caso sottoposto al suo esame, la Cassazione ha evidenziato che "nell'ipotesi di critica espressa da lavoratore con funzioni di rappresentanza sindacale all'interno dell'azienda si è sottolineato come il diritto di critica goda di un'ulteriore copertura costituzionale costituita dall'art. 39 Cost. nel momento in cui l'espressione di pensiero è finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo, sicché si è affermato che il lavoratore sindacalista è titolare di due distinti rapporti con l'imprenditore: come lavoratore, in posizione subordinata con il datore di lavoro, e come sindacalista, invece in una posizione parificata a quella della controparte in virtù delle richiamate garanzie costituzionali ".
La critica manifestata dal lavoratore all'indirizzo del datore di lavoro può, trasformarsi da esercizio lecito di un diritto in una condotta astrattamente idonea a configurare un illecito disciplinare, quando superi i limiti posti a presidio della dignità della persona umana, ossia i requisiti della corrispondenza a verità dei fatti narrati e delle modalità espressive che possano dirsi rispettose di canoni, generalmente condivisi, di correttezza, misura e civile rispetto della dignità altrui.
Nel caso sottoposto al suo esame, la Cassazione ha, infine, rilevato che le dichiarazioni rilasciate dal dipendente al giornale non hanno provocato alcun danno alla società né quelle dichiarazioni hanno procurato una qualsiasi reazione di protesta da parte del Comune appaltante del servizio di raccolta dei rifiuti. Il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e impresa non può essere ritenuto irrimediabilmente leso da quell'intervista, non esistono né condizioni nè presupposti.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 31395/19; depositata il 2 dicembre.
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