06/11/2019
La Corte di Appello di Roma ha condannato la Fiat Auto al risarcimento del danno biologico e morale conseguenti a malattia professionale contratta dal lavoratore per avere prestato la sua opera con mansioni di operaio, addetto al reparto lastroferratura, al reparto montaggio. La Corte di Appello di Roma ha escluso la prescrizione del diritto al risarcimento perché si tratta di una prescrizione decennale, essendovi la responsabilità contrattuale datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c., decorrente dal momento della percezione manifesta della malattia.
La Fiat, dissentendo dalla decisione, ha fatto ricorso in Cassazione.
La Cassazione, però, ha respinto il ricorso affermando il seguente principio: “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dall'art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile solo ove l'illecito sia istantaneo, ossia si esaurisca in un tempo definito, ancorché abbia effetti permanenti, mentre ove, l'illecito sia permanente e si sia perciò protratto nel tempo, il termine prescrizionale inizia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente”.
Sentenza Sez. Lavoro n. 27918, data pubblicazione: 30/10/2019
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