03/11/2019
Una lavoratrice ottiene il riconoscimento del superiore inquadramento e il pagamento delle differenze retributive connesse a questo inquadramento. Ella agisce avanti il tribunale chiedendo il risarcimento del danno pensionistico conseguente alla minor contribuzione versata per l’inferiore inquadramento di cui aveva goduto. Quest’ azione risarcitoria è stata proposta dalla lavoratrice ai sensi dell’art. 2116 del codice civile; si tratta di una azione a tutela del lavoratore diversa da quella della costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 I. 1338/1962.
In realtà dalle dichiarazioni rese dal funzionario dell’Inps era emerso che la lavoratrice non aveva subito alcun danno pensionistico perché i contributi previdenziali sulle somme a lei riconosciute a titolo di diverso e superiore inquadramento erano somme del tutto ininfluenti sul calcolo della pensione.
La Cassazione, decidendo la controversia, ha rilevato, comunque, che i contributi su quelle differenze retributive non erano in realtà prescritti perché vi era ancora la possibilità da parte dell'Inps di recuperarli per la pendenza del periodo decennale di prescrizione, decorrente dalla formazione del giudicato sulla sentenza del Tribunale. L’azione risarcitoria pertanto non era proponibile.
La Cassazione ha, inoltre, affermato che “in tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante”.
Sentenza Cassazione Sez. Lavoro n. 27919, depositata il 30/10/2019
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La celerità come esigenza concreta
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