03/07/2019
Il dirigente scolastico contetsa a un’insegnante di aver risposto al proprio cellulare nella classe durante un' interrogazione, dialogando con il suo interlocutore, utilizzando anche un linguaggio non consono alla sua funzione di docente. L’insegnante si è difesa assumendo che si era trattato della telefonata del fratello , motivata dalla necessità di essere aggiornata sulle condizioni di salute dell’anziana madre. Il dirigente scolastico non ha accettato le giustificazioni e ha irrogato all’insegnante la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per un giorno.
La corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale e la legittimità della sanzione perché l’uso del telefono da parte del personale docente durante le ore di lezione è severamente punito dalle norme ministeriali e si presenta come atto diseducativo nei confronti degli alunni. L’uso del telefono cellulare in classe da parte del personale docente non appare conforme e coerente con la funzione educativa. Questi comportamenti - laddove si verifichino - non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti.
Corte d’Appello di Milano, sez. Lavoro, sentenza n. 462/19; depositata il 3 aprile.
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

