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Reintegrata, lavora per poi essere licenziata dopo la sentenza della Corte di Appello

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31/03/2019

non deve restituire la retribuzione percepita in quest'intervallo temporale

L’azienda intima a una dipendente il licenziamento a seguito di una procedura di licenziamento collettivo. Il tribunale dichiara il licenziamento illegittimo e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro. La lavoratrice è stata reintegrata nel posto di lavoro e ha continuato a prestare la sua opera fino a quando la corte di appello ha riformato al sentenza del tribunale e ha dichiarato legittimo il licenziamento. Dopo la sua reintegrazione, l’azienda provvede a corrispondere alla lavoratrice la normale retribuzione dei mesi che lavora dopo la sua reintegrazione. Sorge questione sull’obbligo o meno della lavoratrice di restituire le somme che ha percepito a titolo di retribuzione nell’intervallo temporale che va dalla sua reintegrazione nel posto di lavoro, a seguito della sentenza del tribunale, e il successivo licenziamento dopo la pronuncia della sentenza della corte di appello.

La cassazione ha così statuito "

La giurisprudenza di questa Corte, nel vigore dell'art. 18 Legge n. 300 del 1970, nel testo antecedente alla novella del 2012, ha costantemente affermato che le somme corrisposte in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro costituiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (nel testo introdotto per effetto della legge 11 maggio 1990, n. 108), risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento; la riforma della sentenza che dichiara la legittimità del recesso datoriale facendo cadere l'illecito civile ascritto al datore di lavoro determina, quindi, il venir meno del titolo (risarcitorio) alla base della statuizione di condanna alla retribuzioni (Cass. 10/03/2017 n. 6308; Cass. 30/03/2006 n. 7453; Cass. 17/06/2000 n. 8263; Cass. 02/05/2000 n. 5485). Ne deriva che le somme che in tal caso il lavoratore è tenuto a restituire sono esclusivamente quelle corrisposte dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno, mentre sono irripetibili le retribuzioni riscosse o maturate in relazione al periodo successivo alla avvenuta reintegrazione e fino alla sentenza d'appello dichiarativa della legittimità del licenziamento. Ciò in connessione con il carattere autonomo della tutela risarcitoria - per la quale valgono i principi ordinari, in base ai quali, venuto meno il fatto ingiusto (costituito dal licenziamento illegittimo), viene meno anche il danno che di esso è diretta conseguenza - rispetto alla tutela ripristinatoria, nella quale valgono le regole dei contratti a prestazioni corrispettive. Alla luce di tale ricostruzione dei termini giuridici della questione qui scrutinata, la condanna alla restituzione non puoò che avere ad oggetto le somme corrisposte a titolo risarcitorio, con esclusione, quindi, di quelle erogate quale corrispettivo della prestazione di lavoro effettivamente resa. La sentenza impugnata non si pone in contrasto con i principi richiamati atteso il tenore della statuizione sul punto la quale, per la sua genericità, non può che essere interpretata come riferita alle sole somme liquidate a titolo risarcitorio."

Sent. Sez. L Num. 8663 Anno 2019 Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: PAGETTA ANTONELLA

Data pubblicazione: 28/03/2019

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 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.