31/03/2019
L’azienda intima a una dipendente il licenziamento a seguito di una procedura di licenziamento collettivo. Il tribunale dichiara il licenziamento illegittimo e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro. La lavoratrice è stata reintegrata nel posto di lavoro e ha continuato a prestare la sua opera fino a quando la corte di appello ha riformato al sentenza del tribunale e ha dichiarato legittimo il licenziamento. Dopo la sua reintegrazione, l’azienda provvede a corrispondere alla lavoratrice la normale retribuzione dei mesi che lavora dopo la sua reintegrazione. Sorge questione sull’obbligo o meno della lavoratrice di restituire le somme che ha percepito a titolo di retribuzione nell’intervallo temporale che va dalla sua reintegrazione nel posto di lavoro, a seguito della sentenza del tribunale, e il successivo licenziamento dopo la pronuncia della sentenza della corte di appello.
La cassazione ha così statuito "
La giurisprudenza di questa Corte, nel vigore dell'art. 18 Legge n. 300 del 1970, nel testo antecedente alla novella del 2012, ha costantemente affermato che le somme corrisposte in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro costituiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (nel testo introdotto per effetto della legge 11 maggio 1990, n. 108), risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento; la riforma della sentenza che dichiara la legittimità del recesso datoriale facendo cadere l'illecito civile ascritto al datore di lavoro determina, quindi, il venir meno del titolo (risarcitorio) alla base della statuizione di condanna alla retribuzioni (Cass. 10/03/2017 n. 6308; Cass. 30/03/2006 n. 7453; Cass. 17/06/2000 n. 8263; Cass. 02/05/2000 n. 5485). Ne deriva che le somme che in tal caso il lavoratore è tenuto a restituire sono esclusivamente quelle corrisposte dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno, mentre sono irripetibili le retribuzioni riscosse o maturate in relazione al periodo successivo alla avvenuta reintegrazione e fino alla sentenza d'appello dichiarativa della legittimità del licenziamento. Ciò in connessione con il carattere autonomo della tutela risarcitoria - per la quale valgono i principi ordinari, in base ai quali, venuto meno il fatto ingiusto (costituito dal licenziamento illegittimo), viene meno anche il danno che di esso è diretta conseguenza - rispetto alla tutela ripristinatoria, nella quale valgono le regole dei contratti a prestazioni corrispettive. Alla luce di tale ricostruzione dei termini giuridici della questione qui scrutinata, la condanna alla restituzione non puoò che avere ad oggetto le somme corrisposte a titolo risarcitorio, con esclusione, quindi, di quelle erogate quale corrispettivo della prestazione di lavoro effettivamente resa. La sentenza impugnata non si pone in contrasto con i principi richiamati atteso il tenore della statuizione sul punto la quale, per la sua genericità, non può che essere interpretata come riferita alle sole somme liquidate a titolo risarcitorio."
Sent. Sez. L Num. 8663 Anno 2019 Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: PAGETTA ANTONELLA
Data pubblicazione: 28/03/2019
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

