A- A A+

Prima la dequalificazione e poi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: licenziamento per rappresaglia.

Ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro

 Un dipendente, che rivestiva la qualifica di quadro, è stato licenziato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo, cioè per  ragioni inerenti l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento avanti il tribunale. Nella sua tesi difensiva il lavoratore sosteneva che prima del licenziamento era stato oggetto di una vera e propria attività persecutoria da parte dell’azienda che si era manifestata attraverso il mutamento delle sue mansione in senso peggiorativo e con danno alla sua professionalità. Il licenziamento era così espressione di una volontà illecita perché frutto di una rappresaglia nei confronti del lavoratore che aveva contestato questo comportamento aziendale. Il tribunale, però, ha escluso la natura ricorsiva del licenziamento ritenendo sussistente, invece, la semplice illegittimità del licenziamento sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo assunto dall’azienda. Su ricorso del lavoratore interessato, però, la corte di appello accoglieva la domanda sul licenziamento discriminatorio e per rappresaglia e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento dei danni. 

Il datore di lavoro contro la sentenza della corte di appello ha proposto ricorso in cassazione assumendo la erroneità della sentenza perché nel licenziamento non vi è stato intento di rappresaglia celato dietro motivazioni fittizie. La cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda con la motivazione che vi offriamo testualmente: “Il divieto di licenziamento discriminatorio, sancito dall'art. 4 della legge n. 604 del 1966, dall'art. 15 St. lav. e dall'art. 3 della legge n. 108 del 1990, è suscettibile - in base all'art. 3 Cost. e sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritto antidiscriminatorio e antivessatorio, in particolare, nei rapporti di lavoro, a partire dalla introduzione dell'art. 13 nel Trattato CE, da parte del Trattato di Amsterdam del 1997 - di interpretazione estensiva, sicché l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, ossia dell'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essendo necessario, in tali casi, dimostrare, anche per presunzioni, che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo (Cass. 3 dicembre 2015 n. 24648; Cass. 8 agosto 2011 n. 17087; Cass. 18 marzo 2011 n. 6282).

Nel caso di ricorso alla prova presuntiva resta, peraltro, riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito la sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, con valutazione sindacabile in sede di legittimità solo quanto solo quanto; alla congruenza della relativa motivazione, con la precisazione che, per aversi una presunzione giuridicamente valida, non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista una relazione avente carattere di assoluta ed esclusiva necessità, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.

Nella specie la Corte di merito ha ritenuto ritorsivo il licenziamento non solo perché il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, ma anche perché, come accertato dal Tribunale con sentenza passata in giudicato, era stata dedotta a giustificazione del licenziamento una circostanza non vera, e cioè che all'interno del Centro vi fosse un'unica figura di quadro direttivo, costituita dal direttore, circostanza questa non vera, atteso che l'odierno ricorrente, con lettera del 31 ottobre 2008, facente seguito alla delibera del Consiglio direttivo del giorno precedente, venne invitato a prestare servizio all'interno della struttura mantenendo la qualifica di quadro direttivo e la medesima posizione economica.

Ed ha aggiunto che il provvedimento di recesso, una volta escluso il motivo formalmente comunicato, non poteva che essere correlato al contenzioso instaurato dal dipendente per il mantenimento della qualifica di quadro, affermazione questa condivisibile tenuto conto che l'ordinanza cautelare, con la quale è stato ordinato al Centro di assegnare allo I. la qualifica e le mansioni di direttore della struttura ovvero diverse mansioni confacenti al profilo e alla professionalità raggiunta di quadro direttivo, è stata emessa in data 8 gennaio 2010, mentre il licenziamento è stato disposto a distanza di circa venti giorni (29 gennaio 2010).

Trattasi di motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici e giuridici, che peraltro il ricorrente ha censurato inammissibilmente sotto il profilo del previgente testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata il 4 febbraio 2014), essendo ora consentito il ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", e cioè, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053/14), per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Di conseguenza, sempre secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", elementi tutti che il ricorrente ha omesso di precisare.

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 novembre 2016, n. 22323

La funzione dell’avvocato

10/01/2016   “Le leggi scrissi ugualmente per il plebeo e per il nobile, usando equamente per ciascuno retta giustizia.” — Solone, citato da Aristotele. La funzione dell’avvocato non può essere ridotta a una logica mercantile. Difendere significa assumere una responsabilità: garantire l’effettività dei diritti, nel rispetto delle... [Leggi tutto]

Il risarcimento del danno per la perdita del prossimo congiunto

08/10/2022 La perdita del prossimo congiunto per fatto e colpa d’altri cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto, il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla... [Leggi tutto]

Socrate: nel cuore del processo, tra parola, verità e giustizia

06/03/2021 Nei tribunali si discute. A lungo, a volte all’infinito. Si ascoltano tesi opposte, si sollevano eccezioni, si contestano fatti, intenzioni, circostanze. A chi guarda da fuori, tutto questo può apparire cavilloso, ripetitivo, perfino inutile. Ma Socrate — nel suo celebre dialogo con Eutifrone — ci invita a guardare più a fondo. “Non è sul... [Leggi tutto]

GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE SONO DIVERSI DA QUELLI A SEGUITO DI DIVORZIO

05/03/2019 La corte di appello pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari a € 2000. La decisione poggiava sul fatto che la moglie non lavorava per potersi dedicare alla famiglia, il marito era un professionista affermato ed era proprietario di numerosi immobili mentre la moglie non aveva fonti di reddito diverse dall'assegno percepito dal... [Leggi tutto]

Il patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato: natura, funzione e limiti di validità

02/01/2022 Il patto di non concorrenza è un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive: – il datore di lavoro si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro (o altra utilità); – il lavoratore si impegna, per un periodo successivo alla cessazione del rapporto, a non svolgere attività in... [Leggi tutto]
 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.