16/03/2019
La moglie intrattiene una relazione extraconiugale sul luogo di lavoro con un suo collega che l'avrebbe favorita anche avanzando in carriera. Il marito tradito, scoperta la relazione, confessata dalla stessa moglie, ha proposto azione risarcitoria in tribunale contro la moglie infedele e contro la società datore di lavoro. Il marito tradito ha sostenuto che il datore di lavoro avesse l'obbligo di vigilare che i suoi dipendenti non ponessero in essere comportamenti che si configurassero come violazione dei loro doveri di fedeltà coniugale. Questa vigilanza datoriale nell'occasione era mancata. Da questa omissione l'obbligo di risarcimento a favore del marito ignaro.
Il tribunale e la corte di appello hanno rigettato la domanda di risarcimento proposta dal marito tradito.
La cassazione, intervenendo sulla controversia promossa dal marito, ha posto fine alla diatriba e ha affermato che "non è configurabile, in ogni caso, una responsabilità (concorrente con quella del danneggiante principale) della società datrice di lavoro per non aver sorvegliato e evitato che tra i dipendenti si instaurassero relazioni personali lesive del diritto alla fedeltà coniugale; e ciò anche nel più limitato ambito della rilevanza solo indiretta della violazione di tali doveri, qualora la violazione di essi abbia dato causa alla violazione del rispetto alla dignità personale dell’altro coniuge. L’ingerenza del datore di lavoro nelle scelte di vita personali dei dipendenti integrerebbe di per sé, al contrario, la violazione di altri diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto alla privacy nel luogo di lavoro."Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 6598/19; depositata il 7 marzo.
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La celerità come esigenza concreta
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