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Un 2018 al cardiopalma per il diritto del lavoro

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30/12/2018

Contratti a termine meno liberi e risarcimento dei danni maggiore per i lavoratori ingiustamente licenziati

Il 2018 ormai è finito.

Quest’anno per il diritto del lavoro è stato un anno al cardiopalma, ricco di novità e di passioni. Vi sono state sentenze della Corte Costituzionale e procedimenti legislativi che hanno modificato profondamente il quadro normativo e le condizioni dei lavoratori.

Nella primavera abbiamo avuto una sentenza della Corte Costituzionale che ha parzialmente corretto le previsioni della norma sulla liquidazione delle spese processuali a favore delle aziende e contro i lavoratori. La Corte Costituzionale, pur ritenendo la norma legittima, ha ristretto le sue previsioni, riconoscendo che un lavoratore non può sempre e comunque essere condannato al pagamento delle spese processuali se perde la causa a favore del suo datore di lavoro.

Quella pronuncia della Corte Costituzionale, però, non sembra avere alcuna incidenza sui comportamenti dei giudici (Tribunali, Corti di appello e Corte di Cassazione) che hanno continuato sostanzialmente a comportarsi come prima della pronuncia della sentenza.

Destino ben diverso ha avuto, invece, la pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità delle tutele crescenti, riconoscendo che quel sistema viola i principi della nostra Costituzione che, tra i suoi valori fondanti, ha quello della tutela del lavoro. Il lavoratore, assunto dopo il 6 marzo 2015, se licenziato illegittimamente, non può aver diritto ad una indennità rapportata meccanicamente all’anzianità di servizio, da un minimo di 4 o 6 mensilità ad un massimo di 24 o 36 mensilità di retribuzione, senza che il giudice possa apportare dei correttivi. Dopo questa pronuncia, se il licenziamento è illegittimo, sarà il giudice a dire, con riferimento al caso concreto a lui sottoposto in esame, quante mensilità spetteranno al lavoratore, da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità di retribuzione. I principi affermati dalla Corte Costituzionale tutelano in modo forte quei lavoratori che, invece, con le tutele crescenti erano stati castigati. Il principio introdotto dalla Corte Costituzionale scoraggia in modo forte i licenziamenti facili, anche se ha confermato l’inesistenza del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. La sentenza ha inciso con immediatezza sui rapporti di lavoro.

La terza novità, e questa volta non per opera dei giudici ma del Parlamento, è stata la disciplina più restrittiva del contratto a tempo determinato. Da una liberalizzazione forte del contratto a termine si è passati a una disciplina più temperata. Per il primo anno, il datore di lavoro può assumere anche senza causale, ma per il successivo anno occorre che sussistano specifiche ragioni organizzative, produttive e sostitutive. Senza queste ragioni il contratto a termine non può essere validamente costituito.

Per disposizione del Parlamento, poi, il risarcimento dei danni dovuto ai lavoratori licenziati in modo illegittimo, assunti dopo il 6 marzo 2015, è stato elevato nel suo minimo da 4 a 6 mensilità e nel suo massimo da 24 a 36 mensilità. Si tratta sempre di una tutela solo economica, senza che il lavoratore licenziato in modo illegittimo possa rientrare in azienda, non essendovi più la reintegrazione per le aziende che occupano più di 15 addetti con contratti a tempo indeterminato. La norma introdotta dal Parlamento, unita alla pronuncia della Corte Costituzionale, che ha demolito le tutele crescenti, ha creato un nuovo sistema di tutela solo economica, ma molto forte a favore del lavoratore.

Il bilancio finale del 2018 per i lavoratori sicuramente si chiude in attivo. Le aziende temono che queste decisioni e riforme possono compromettere l’occupazione; particolarmente le nuove norme sul contratto a termine sono state messe sotto accusa. Vedremo che cosa diranno i fatti del prossimo 2019.

 

Nella foto: dalla mostra Idoli, il potere dell'immagine. Venezia Palazzo Loredan

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 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.