01/12/2018
Una lavoratrice ricorre in tribunale rivendicando l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico a favore di un proprio parente ed in particolare del cognato, che abitava nella casa del fratello, dove risiedeva anche la moglie. La lavoratrice sostiene che il rapporto di affinità o di parentela esistente tra le parti non è di per sé idoneo a escludere a priori la sussistenza di un eventuale rapporto di lavoro subordinato. La lavoratrice ritiene di aver fornito idonei elementi di prova perché si potesse dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico. i giudici di merito le hanno dato torto respingendo ogni sua domanda. La corte di cassazione, chiamata a riesaminare fatti e diritto, ha respinto ogni domanda ed ha affermato il seguente principio giurisprudenziale: "...è del tutto in linea con gli arresti giurisprudenziali di questa Corte, laddove sottolinea che tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa; con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 8364/2014; 9043/2011; 8070/2011; 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis, Cass. n. 7024/2015). Ed al riguardo, in particolare, í giudici di seconda istanza hanno motivatamente e condivisibilmente affermato che «le risultanze istruttorie non solo non hanno fornito alcun elemento per accertare il vincolo della subordinazione..., ma hanno dimostrato l'esatto contrario e cioè che l'attività» della Cova «in ambito domestico si inseriva in un ménage familiare, in cui i fratelli Forti si occupavano insieme del lavoro dell'azienda agricola e la ricorrente delle faccende di casa». Pertanto, deve ribadirsi che i giudici di secondo grado, una volta presi in considerazione gli elementi che connotano la subordinazione e dopo aver analiticamente vagliato le risultanze istruttorie, sono pervenuti, attraverso un percorso motivazionale del tutto coerente, ad escluderne la sussistenza con riferimento alla fattispecie.
Sentenza corte di cassazione numero 30.899 del 29 novembre 2018.
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