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Il licenziamento che gode della stabilita' obbligatoria si decide nella stessa causa sulla stabilità reale

Lo riafferma la Cassazione, risolvendo una questione processuale molto controversa

Con la riforma Fornero del 2012, sull’impugnazione del licenziamento, si sono introdotte due procedure diverse. Se si dovesse rivendicare la reintegrazione nel posto di lavoro occorre procedere con il rito sommario, privilegiato sugli altri riti, che ha 4 gradi di giudizio e regole ferree sui tempi di impugnazione, se si dovesse chiedere solo il risarcimento dei danni si procede con il classico e tradizionale rito ordinario, cadenzato sui tre gradi del giudizio, con i tempi normali sulle impugnazioni del rito ordinario. Tempi ben noti a tutti.

In questi 6 anni che ci separano dalla riforma Fornero, è regnata sovranauna grande confusione interpretativa sulle nuove norme processuali da applicare in quelle situazioni di mezzo o ambigue dove non era chiaro se si fosse in presenza di stabilita obbligatoria o di stabilità reale. Gli indirizzi processuali si sono sbizzarriti, normalmente a danno dei lavoratori. In questi tempi è noto che a rimetterci sonosempre i più deboli. C’è una specie di accanimento interpretativo revanscista da parte di certa magistratura.

La cassazione con questa pronuncia, mette le cose nel loro giusto posto e afferma che nella stessa procedura del rito Fornero, promosso con la richiesta della reintegrazione nel posto di lavoro, ben possono essere proposte in via subordinata le domande tipiche della stabilita obbligatoria, senza incorrere in decadenze e senza dover sottostare alla moltiplicazione delle cause. Il principio giuridico è stato cosi formulato:

"Questa Corte intende aderire al più recente orientamento costituito da Cass. 13 giugno 2016, n. 12094 che, discostandosi da Cass., 10 agosto 2015, n. 16662, ha optato per un’interpretazione dell’art. 1, co. 48, della c.d. legge Fornero "utile che dia senso e contenuto alla disposizione", alla luce dei principi generali di strumentalità del processo, di economia processuale e di conservazione dell’efficacia degli atti processuali. Ha così innanzitutto chiarito che non si può condividere l’opinione di chi sostiene che la domanda di impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dalla L. n. 604/1966 sia fondata su fatti costitutivi diversi da quella fondata sull’art. 18 dello Statuto, in quanto il requisito dimensionale dell’impresa non è un elemento costitutivo della domanda del lavoratore (v. Cass., sez. un., 10 gennaio 2016, n. 141). Ha così affermato che la domanda di tutela avverso il licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 St. lav. e quella avente ad oggetto l’impugnativa del medesimo recesso cui possa essere, in via subordinata, riconosciuta la tutela di cui all’art. 8 della L. n. 604/1966, possano essere proposte in unico ricorso, con rito ex art. 1, co. 48, della L. n. 92/2012, in quanto fondate sugli stessi fatti costitutivi, poiché la dimensione dell’impresa non è un elemento costitutivo della domanda del lavoratore, e, la prospettata interpretazione estensiva della disciplina di cui alla L. n. 92/2012, consente di evitare la parcellizzazione dei giudizi in modo che da un’unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro possa scaturire un unico processo."   Sentenza Cassazione, Sezione Lavoro, n. 15084 dell'11 giugno 2018.pdf

 La sentenza merita sicura approvazione perché corrisponde ai principi del nostro ordinamento. La cassazione questa volta ha assunto la funzione del giudice di Berlino di Brecht che narra la storia di un mugnaio che lotta duramente contro l' imperatore per vedere riparato un abuso, fino a quando a Berlino trova il giusto giudice che lo ascolta e accoglie la sua domanda contro l’imperatore.ma questo mi piace questo se

 

Il sito e lo studio.

10/01/2016   In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti (fonti, presupposti, effetti) del diritto del lavoro e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Focus sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Lo Studio si... [Leggi tutto]

Il risarcimento del danno per la perdita del prossimo congiunto

08/10/2022 La perdita del prossimo congiunto per fatto e colpa d’altri cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto, il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla... [Leggi tutto]

Socrate: nel cuore del processo, tra parola, verità e giustizia

06/03/2021 Nei tribunali si discute. A lungo, a volte all’infinito. Si ascoltano tesi opposte, si sollevano eccezioni, si contestano fatti, intenzioni, circostanze. A chi guarda da fuori, tutto questo può apparire cavilloso, ripetitivo, perfino inutile. Ma Socrate — nel suo celebre dialogo con Eutifrone — ci invita a guardare più a fondo. “Non è sul... [Leggi tutto]

GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE SONO DIVERSI DA QUELLI A SEGUITO DI DIVORZIO

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Il patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato: natura, funzione e limiti di validità

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Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida
I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

 La rapidità come obbligo dello studio 
Nel diritto del lavoro la rapidità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 La rapidità come necessità pratica
La stessa urgenza vale per le cause che riguardano differenze retributive o risarcimenti. In un sistema dominato da appalti ed esternalizzazioni, le imprese appaltatrici spesso si cancellano dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori senza interlocutore. In questi casi occorre “battere sul tempo”: solo agendo tempestivamente la sentenza conserva un valore concreto e non si riduce, come le gride manzoniane, a un proclama destinato a restare lettera morta.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.