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La cassazione semplifica il rito del processo sui licenziamenti

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02/09/2018

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 aprile – 24 agosto 2018, n. 21156

Il fatto

Con giudizio ex art. 1, comma 47 e ss, della legge nr. 92 del 2012, G.S. impugnava il licenziamento intimatole da Poste Italiane SpA il 6.12.2013, assumendo la nullità dello stesso (in quanto determinato da motivo ritorsivo) o, in subordine, la sua illegittimità.
Si costituiva Poste Italiane Spa, per resistere alla domanda.
Con ordinanza ai sensi del comma 49 dell’art. 1 della legge nr. 92 del 2012, il Tribunale accertava la illegittimità del recesso per mancato assolvimento dell’obbligo di repechage e condannava la società al pagamento dell’indennità supplementare, in ragione del ruolo dirigenziale ricoperto dalla lavoratrice.
Contro la predetta ordinanza, proponeva opposizione G.S. , ai sensi del successivo comma 51 del medesimo art. 1, reiterando la domanda di accertamento della nullità del recesso.
Poste Italiane S.p.A. si costituiva, ai sensi del comma 53 dell’art. 1 legge nr. 92 del 2012, con memoria difensiva e concludeva per la riforma dell’ordinanza e l’accertamento di legittimità del licenziamento.
Con sentenza, ai sensi del comma 57 dell’art. 1 legge nr. 92 del 2012, il Tribunale rigettava il ricorso in opposizione della lavoratrice e dichiarava inammissibile "la domanda di riforma della ordinanza avanzata da Poste Italiane spa".
La Corte di Appello di Roma, gravata di reclamo proposto da Poste Italiane spa, ai sensi del comma 58 dell’art. 1 legge nr. 92 del 2012, con la motivazione in sintesi riportata nello storico di lite, accoglieva il reclamo e rigettava integralmente la domanda della lavoratrice.

Ha fatto ricorso in Cassazione la lavoratrice lamentando la erroneità della decisione della corte di appello. La Cassazione ha rigettato il ricorso affermando il seguente principio

…”qualora all’esito della fase sommaria la domanda di impugnazione del licenziamento venga accolta solo parzialmente, la instaurazione del giudizio di opposizione ad opera di una delle parti, consente all’altra di riproporre con la memoria difensiva la domanda o le difese non accolte, e ciò anche nella ipotesi in cui per la parte che si costituisce sia spirato il termine per proporre un autonomo atto di opposizione.”

La decisione della cassazione è condivisibile sia perché è rispettosa del testo legislativo e sia perché la soluzione adottata risponde ai principi di economia processuale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 aprile – 24 agosto 2018, n. 21156

 

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Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida
I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

 La rapidità come obbligo dello studio 
Nel diritto del lavoro la rapidità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 La rapidità come necessità pratica
La stessa urgenza vale per le cause che riguardano differenze retributive o risarcimenti. In un sistema dominato da appalti ed esternalizzazioni, le imprese appaltatrici spesso si cancellano dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori senza interlocutore. In questi casi occorre “battere sul tempo”: solo agendo tempestivamente la sentenza conserva un valore concreto e non si riduce, come le gride manzoniane, a un proclama destinato a restare lettera morta.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.