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I giorni di malattia imputabili a colpa del datore di lavoro non si conteggiano nel comporto

Nesso di causalità tra le mansioni svolte e la malattia sofferta

Il Tribunale di Bergamo dichiarò l'illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e ordinò la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro con la condanna della società al risarcimento del danno. La sentenza, appellata dalla datrice di lavoro soccombente, fu confermata dalla Corte d'appello di Brescia che ribadì che la malattia denunciata dalla lavoratrice in epoca successiva al 24/1/2004, e durata diciannove giorni, era da ricollegarsi a causa di lavoro e alle mansioni espletate e, in particolare, ad uno sforzo compiuto nel sollevamento di pesi ("stecche di segnature di peso superiore ai 30 chili”). La reintegrazione nel posto di lavoro è stata disposta sulla sussistenza della prova dell’esistenza del nesso causale tra le mansioni svolte dalla lavoratrice, addetta al sollevamento di confezioni di peso di circa 40-50 chili, e la lombosciatalgia lamentata. La sentenza ha escluso dal calcolo dei giorni di malattia utili per il superamento del periodo di comporto, i giorni dovuti all'assenza imputabile alla Lombosciatalgia. La corte di cassazione, ha confermato la sentenza perché l'assenza per malattia non era  meramente connessa alla prestazione lavorativa ma con riferimento  alla sua genesi, sussisteva una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087  del codice civile per aver adibita la lavoratrice a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche. Senza questa responsabilità del datore di lavoro la detrazione di quei giorni di malattia dal periodo di comporto non si sarebbe mai potuta avere. (Sentenza Corte di Cassazione 15 dicembre 2014 numero 26.307).

 

Le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore può presentare le dimissioni immediate, per giusta causa, senza concedere al datore di lavoro il preavviso previsto dalla legge e dal contratto collettivo.Le dimissioni per giusta causa si presentano se il datore di lavoro si renda inadempiente ai suoi obblighi contrattuali; l'inadempimento è configurabile, innanzitutto, nella mancata corresponsione della retribuzione o dei vari istituti di natura economica previsti dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni per giusta causa anche in presenza di mobbing o di inosservanza delle misure di sicurezza e antinfortunistiche. L'inadempimento del datore di lavoro deve essere di un certo valore. Il mancato versamento dei contributi previdenziali non è stato ritenuto motivo per la presentazione delle dimissioni per giusta causa perché il datore di lavoro è obbligato a questi pagamenti nei confronti di un soggetto terzo e non direttamente nei confronti del lavoratore anche se ne è il beneficiario. La lettera di dimissione deve indicare in maniera specifica il motivo della presentazione delle dimissioni. Se le dimissioni sono state correttamente presentate, il lavoratore ha diritto ad avere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso; in caso contrario questo diritto spetta al datore di lavoro, che potrà trattenere direttamente a l'importo dalla busta paga.

Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.