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Il contratto a progetto della legge Fornero

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22/01/2014

Il contratto a progetto, così come riformulato dalla nuova normativa del 2012, deve essere riconducibile, per la sua configurabilità " a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa… Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, .."
La norma così come formulata, richiede quali elementi essenziali del contratto a progetto:
1) l'autonomia del collaboratore nella gestione della sua complessiva attività lavorativa;
2) il conseguimento di un risultato finale della prestazione lavorativa.,
3) l’estraneità dell'attività lavorativa all'oggetto sociale del committente;
4) l’irrilevanza del tempo impiegato per il conseguimento del progetto di lavoro;
5) l’assenza di compiti ripetitivi ed esecutivi in capo al lavoratore.
Questa configurazione del contratto a progetto è rafforzata dalla previsione di legge che il contratto a progetto della sua validità debba contenere inderogabilmente la "descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire».
Al fine di chiarire l'effettiva portata e significato della novella normativa del contratto a progetto, il legislatore del 2012 ha sentito l’esigenza di affermare che "sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, …». Questa norma è fortemente stringente e impedisce fin dall'origine che l'impresa possa ricorrere a questa figura giuridica del lavoro a progetto in modo generalizzato e indistinto. Non si potrà più verificare che aziende, anche con numerosi dipendenti, abbiano inseriti nel loro libro unico del lavoro numerosi lavoratori a progetto per lo svolgimento e l'esecuzione della normale e ordinaria attività imprenditoriale. Se ciò dovesse avvenire, in modo automatico, certo e sicuro, quei lavoratori saranno considerati obbligatoriamente lavoratori subordinati, a tutti gli effetti di legge e con tutte le conseguenze retributive e contributive.
Il compenso del lavoratore a progetto deve per legge "essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati." 
Il legislatore del 2012 ha inoltre previsto che nel caso in cui non sia rinvenibile una contrattazione collettiva specifica che disciplini la materia, il compenso del lavoratore a progetto " non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto».
Questo complessivo quadro normativo del trattamento economico a favore del lavoratore a progetto rappresenta un forte e decisivo motivo di scoraggiamento per l'impresa nel farvi ricorso. L'impresa non è libera e sciolta da ogni criterio nel quantificare il compenso dovuto perché quel compenso dovrà necessariamente corrispondere ai canoni stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi. Se ciò non dovesse avvenire quei lavoratori avranno la possibilità di ricorrere al giudice e chiedere quell'adeguamento che l'impresa non ha loro riconosciuto.
La nuova normativa ha cancellato definitivamente la previsione secondo cui il contratto a progetto potesse avere come progetto un "programma di lavoro o una fase di esso". Questa previsione ha ristretto sensibilmente la possibilità di ricorrere a questa figura da parte dell'impresa. Il contratto a progetto, pertanto, con la nuova normativa può essere concluso esclusivamente nel caso in cui sia stato individuato un progetto, senza altra e diversa alternativa.
Il contratto a progetto, con la sua introduzione ad opera della legge Biagi del 2003, ha rappresentato lo strumento attraverso cui l'impresa, nel corso di questo decennio, ha cercato di comprimere i diritti retributivi e contributivi del prestatore d’opera mascherando la prestazione lavorativa, che avveniva con tutte le caratteristiche della subordinazione, ma era qualificata come collaborazione parasubordinata.
La vecchia formulazione del testo del 2003 consentiva margini di ambiguità che l'impresa certamente sfruttava a suo favore rendendo anche difficile la rivendicazioni del lavoratore che contestava la genuinità di quel tipo di contratto.
Il nuovo testo del 2012 restringe in modo sensibile i margini di ambiguità di questa figura contrattuale e rende più difficile all'impresa farvi ricorso e più facile la difesa del lavoratore.
Con la nuova normativa il contratto a progetto deve essere concluso e sottoscritto quando effettivamente tra le parti si vuole instaurare una collaborazione veramente coordinata e continuativa ma priva di subordinazione direttiva e gerarchica. Aver previsto per legge ed in modo esplicito che il contratto a progetto non può essere svolto per la tipica e ordinaria attività imprenditoriale dell'impresa significa aver introdotto elementi di assoluta chiarezza e certezza.
La giurisprudenza più sensibile e attenta, peraltro, nel corso di questi anni, non aveva mancato di far rilevare che anche con il vecchio testo della normativa il contratto a progetto non poteva essere concluso prevedendo come oggetto della prestazione la normale attività imprenditoriale esercitata dall'impresa che concludeva il contratto a progetto. Questa figura del contratto a progetto, talvolta, è stato strumento in mano agli scaltri che lo hanno utilizzato per evadere massicciamente gli obblighi contributivi e per erogare trattamenti economici inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva.
La nuova normativa è certamente positiva e rappresenta un momento di certezza giuridica per tutti gli operatori e un argine contro il diniego dei diritti dei lavoratori.
La nuova normativa prevede, infine, che tutta la materia, sia nella configurabilità dell'oggetto del progetto che nella quantificazione del compenso spettante al collaboratore per l'attività svolta, possa essere oggetto di contrattazione collettiva. Il legislatore del 2012 lascia così autonomia alle parti sociali perché possano individuare e disciplinare in modo più specifico la materia e i loro opposti interessi.
I sindacati dei lavoratori devono saper sfruttare questa previsione poiché attraverso di essa passa la tutela di questi lavoratori che hanno pari dignità e diritto di tutela al pari di tutti gli altri.

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 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.