17/01/2014
La Corte di cassazione ha così fissato i principi giuridici che disciplinano la materia.
È costante orientamento di questa corte che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni può ritenersi cessato quando sia fornita la prova (incombente sul genitore onerato) che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, o è stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un atteggiamento del figlio colposo od inerte. Il conseguimento dell'indipendenza economica del figlio non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della autonomia economica, anche se per licenziamento, dimissioni o altra causa tale rapporto venga poi meno, tanto che si è anche ritenuto sufficiente la mera potenzialità del conseguimento di tale autonomia (v. Cass. 23596/06 in una fattispecie di conseguimento della semplice abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato all'estero). Peraltro, il contratto di lavoro a tempo indeterminato in cui sia stipulato il patto di prova non costituisce una fattispecie a formazione progressiva, ma un negozio giuridico perfetto ed efficace nel quale è inserito il potere di entrambe le parti di recedere. La sentenza impugnata che ha fissato il conseguimento dell'autonomia economica alla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso pertanto è errata e deve essere cassata.
Cassazione - Sezione prima - sentenza 20 febbraio - 28 agosto 2008, n. 21773
Milano 11 agosto 2008
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La celerità come esigenza concreta
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