10/01/2014
Il tribunale ha ordinato ad una banca di reintegrare nel posto di lavoro un suo impiegato illegittimamente licenziato. La sentenza è stata confermata in appello.
La banca non ha provveduto a reintegrare nel posto di lavoro; il dipendente così ha promosso una ulteriore causa chiedendo il risarcimento dei danni esistenziali subiti in conseguenza della mancata reintegratine nel posto di lavoro.
Il tribunale rigettava la domanda.
La corte di appello, invece, ha accolto la domanda ed ha condannato la banca a questo risarcimento con liquidazione equitativa.
La corte di cassazione, a sua volta , riformando la sentenza della corte di appello ha rigettato le domande dell’impiegato affermando il seguente principio giuridico:
“Il quarto comma dell'art 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990, regolamenta il risarcimento del danno subito dal lavoratore licenziato dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione, e quindi anche per il tempo successivo alla sentenza che abbia accertato l'inefficacia o l'invalidità del recesso; la inottemperanza all'ordine di reintegrazione contenuto nella sentenza comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, trattandosi per tale periodo di una condanna in futuro, l'ammontare del risarcimento fissato per legge copre tutti i pregiudizi economici normalmente conseguenti alla inattività lavorativa. Resta comunque la possibilità per il lavoratore di chiedere il risarcimento di danni ulteriori, della prova dei quali è onerato, con le modalità di cui all'art. 414 c.p.c; una volta fornita tale prova, la liquidazione degli stessi può anche essere effettuata con valutazione equitativa nella ipotesi prevista dall'art. 1226 c.c."
Per la corte di cassazione l’impiegato non ha fornito la prova del danno esistenziale da lui lamentato.
Cassazione – Sezione lavoro 17 dicembre 2007, n. 26561
La foro: opera di Joan Mirò, spagnolo (1893-1983), pittore, scultore e ceramista. Fu tra i più famosi esponenti del surrealismo, una corrente culturale dove il sogno e l’inconscio dominano.
Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali utili e rimandi ai testi integrali.Numeri chiari, giustizia più rapida
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

