07/01/2014
Per la cassazione gli elementi che caratterizzano il contratto di associazione in partecipazione dal rapporto di lavoro subordinato sono il rischio d’impresa e il controllo sulla gestione:
“é di generale condivisione anche l'assunto che elementi particolarmente significativi, ai fini della qualificazione del contralto di associazione in partecipazione, sono l'assunzione da parte dell'associato di un rischio economico e di una alea sulla non necessaria corrispondenza tra apporto lavorativo e corrispettivo pattuito, nonchè un controllo - seppure realizzabile con modalità diverse sulla gestione dell'impresa spettante all'associante sempre da parte dell'associato, mentre di minore incidenza appare il potere d'impartire direttive ed istruzioni all’ associato, spettando un tale potere anche al datore di lavoro, seppure come elemento connaturato - unitamente al potere sanzionatorio - all'esistenza della configurabilità della subordinazione.”
Cass. civ. Sez. lavoro, 18-04-2007, n. 09264.
Milano 20/06/2007
Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali utili e rimandi ai testi integrali.Numeri chiari, giustizia più rapida
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

