03/10/2025
Il datore di lavoro intimava il licenziamento con lettera del 5 luglio 2024, motivandolo con la chiusura della sede operativa presso la quale la lavoratrice era addetta e con l’impossibilità di impiegarla in altri settori aziendali. La lavoratrice ne contestava la legittimità, ma l’azienda, con lettera del 23 luglio 2024, provvedeva a reintegrarla nel posto di lavoro. Nonostante la riammissione in servizio, la dipendente depositava comunque ricorso in Tribunale per l’impugnazione del licenziamento.
Il Tribunale di Milano ha rigettato l’impugnazione, ritenendo che l’azienda avesse rispettato l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, avendo ripristinato il rapporto di lavoro entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società.
Tribunale di Milano, sentenza n. 4998 del 14 novembre 2024, giudice dott. Perillo.