03/10/2025
Due società avevano costituito un’associazione temporanea di imprese per la gestione di un cantiere. Successivamente, una delle due ha assunto alle proprie dipendenze un tecnico già impiegato dall’altra, apponendo al contratto un patto di prova. Il lavoratore ne ha eccepito la nullità, sostenendo che le sue capacità erano già state sperimentate dal nuovo datore nell’ambito delle attività svolte per l’ATI.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo irrilevante la circostanza che il lavoratore avesse prestato attività all’interno del raggruppamento temporaneo: si trattava infatti di due datori di lavoro distinti, anche se le mansioni svolte presso il nuovo datore erano sovrapponibili a quelle precedenti. Ne è derivata la piena validità del patto di prova e il rigetto del ricorso.
Tribunale di Milano, sentenza n. 5034 del 13 novembre 2024, giudice dott. Lombardi.