28/09/2025
Ribadita la necessità della contestazione di addebito. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, con sentenza n. 763/2025 (R.G. 1803/2025), in persona della dott.ssa Giulia Bertolino, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una lavoratrice intimato in assenza di preventiva contestazione disciplinare. Il caso nasce dalla decisione del datore di lavoro di interrompere il rapporto senza inviare alcuna lettera di addebito: un vizio procedurale che non è mero formalismo, ma tocca il cuore stesso del potere disciplinare. La contestazione, infatti, non è un adempimento burocratico: è lo strumento che garantisce al lavoratore il diritto di difesa e permette al datore di misurarsi con eventuali giustificazioni prima di arrivare alla sanzione espulsiva. Senza questo passaggio, il licenziamento è privo di fondamento e viene sanzionato con l’applicazione delle tutele previste dalla legge. Nel caso concreto, oltre alla condanna del datore di lavoro al pagamento di cinque mensilità a titolo di indennità, il Tribunale ha riconosciuto alla lavoratrice anche le differenze retributive per € 985 netti e le mensilità arretrate per € 5.431 lordi, comprensive di interessi e rivalutazione