27/09/2025
Quando i coniugi si separano con figli, entrambi restano obbligati al loro mantenimento in misura proporzionata alle risorse e alle capacità di lavoro (art. 316 c.c.); il giudice, ai sensi dell’art. 337 ter c.c., stabilisce tempi di frequentazione e quanto ciascun genitore deve versare considerando esigenze attuali del minore, tenore di vita in costanza di convivenza, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi e valore dei compiti di cura: l’affidamento condiviso non implica automaticamente un 50/50 diretto, e se i redditi sono sbilanciati o c’è un collocamento prevalente può essere disposto un assegno periodico; le spese ordinarie rientrano nell’assegno, le straordinarie si rimborsano proquota secondo le prassi locali (previo accordo ove richiesto); l’assegnazione della casa familiare incide sugli equilibri economici (art. 337sexies c.c.); l’Assegno Unico non sostituisce l’obbligo dei genitori ma può essere considerato nella quantificazione; se almeno un genitore è lavoratore dipendente, l’accertamento è più semplice (buste paga, CU/730) e, in caso di inadempimento, il genitore creditore può attivare il pagamento diretto presso datore di lavoro o ente pensionistico (art. 473bis.37 c.p.c.), oltre ai rimedi esecutivi su TFR/stipendio nei limiti di legge: in sintesi, chi ha di più contribuisce di più, ma la misura concreta è sempre definita caso per caso.
Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali utili e rimandi ai testi integrali.Numeri chiari, giustizia più rapida
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

