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Il socio lavoratore di cooperativa ha diritto alla integrazione del trattamento previdenziale per malattia, infortunio e maternità, a carico dell'azienda

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06/06/2022

È nulla ogni contraria previsione del regolamento interno della cooperativa

 Un  socio lavoratore di cooperativa, con rapporto di lavoro subordinato, è stato assente dal lavoro per infortunio sul lavoro, malattia e maternità. Egli si è rivolto al Tribunale di Piacenza lamentando di aver percepito, in queste occasioni, l'indennità economica a carico dell'Inps ma di non aver percepito la retribuzione integrativa a carico del datore di lavoro, come previsto dal contratto collettivo del trasporto merci logistica sottoscritto da Cgil-Cisl-Uil, che disciplina il settore.

La cooperativa si è costituita nella causa sostenendo la non applicabilità degli articoli del contratto collettivo invocati dal socio lavoratore perché ai soci lavoratori della cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica un’altra e diversa sezione del contratto collettivo, specificatamente dedicata a questa tipologia di lavoratori. In aggiunta a questa sua eccezione difensiva, la cooperativa ha sostenuto che il suo regolamento interno, per il socio lavoratore, prevede l’erogazione del solo  trattamento economico a carico degli istituti previdenziali, senza alcuna integrazione da parte dell’azienda.

Il Tribunale di Piacenza ha accolto la domanda del lavoratore riconoscendogli il pieno diritto di avere il trattamento economico della malattia e dell'infortunio, con le richieste integrazioni a carico del datore di lavoro, con l’applicazione della medesima disciplina retributiva prevista per il lavoratore subordinato non socio lavoratore.

Il contratto collettivo del settore trasporto merci logistica, per il Tribunale, prevede "la corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile" per i primi mesi di malattia o di infortunio e parziale per i mesi successivi. Con il conseguente obbligo aziendale di integrare il trattamento previdenziale fino al raggiungimento della normale retribuzione.

Per il Tribunale di Piacenza il regolamento interno della cooperativa non può derogare alla normativa del contratto collettivo; il socio lavoratore subordinato, per legge, ha diritto alla corresponsione di  un " trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della 1. n. 142 del 2001, che è destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria."

Nel caso sottoposto al suo esame, il Tribunale ha ritenuto che il regolamento interno della cooperativa, prevedendo una disciplina del trattamento economico dell'infortunio, della malattia e della maternità per il socio lavoratore, difforme e peggiorativa rispetto a quella prevista dal contratto collettivo per gli altri lavoratori, deve essere dichiarato nullo nella parte in cui contiene questa deroga.

 

Esaminando e interpretando, poi, le norme del contratto collettivo che disciplinano il trattamento economico dell'infortunio, della malattia e della maternità, il Tribunale ha respinto l’altra eccezione difensiva della cooperativa affermando che "non è affatto vero che la disciplina del trattamento di malattia previsto dall'articolo 63 della sezione cooperazione escluda l'integrazione a carico del datore di lavoro, atteso che il citato art 63, limitandosi a richiamare le norme del DPR 602/70, non deroga affatto alla regolamentazione generale dettata dall'articolo 61, comma 15 (" malattia"), dello stesso CCNL logistica, secondo cui la società deve corrispondere la retribuzione integrale al lavoratore in ciascun periodo di retribuzione e quindi anche per i primi tre giorni di assenza dal lavoro a causa di malattia. La norma del settore cooperazione intitolata artt. 26 54 e 63- malattia, infortunio, tos­sicodipendenza, etilismo -si limita a prevede­re che, per quanto attiene al trattamento di malattia e di infortunio, si faccia riferimento alle norme del DPR 607/1970 come modificato dal decreto legislativo 6 novembre 2001 n. 423 e comunque alle leggi vigenti in materia delle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi." Il Tribunale di Piacenza ha concluso affermando che non è accoglibile la tesi giuridica aziendale per la quale "la parte terza del CCNL funzioni come norma di deroga alle applicazioni di regole generali, non può trovare accoglimento stante la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, cui il presente Tribunale aderisce, che afferma invece come il datore di lavoro debba corrispondere integralmente al lavoratore la retribuzione spettante, e quindi a corrispondere la retribuzione integrale al lavoratore in ciascun periodo di retribuzione." Tribunale di Piacenza, sezione lavoro, sentenza numero 41 depositata il 10 maggio 2022.

Il Tribunale di Piacenza a sostegno della sua interpretazione delle norme di legge e del contratto collettivo ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale della Corte di appello di Milano (sentenza n. 285/2020) e la sentenza del Tribunale di Novara (n. 220/2022).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Numeri chiari, giustizia più rapida
I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

 La rapidità come obbligo dello studio 
Nel diritto del lavoro la rapidità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 La rapidità come necessità pratica
La stessa urgenza vale per le cause che riguardano differenze retributive o risarcimenti. In un sistema dominato da appalti ed esternalizzazioni, le imprese appaltatrici spesso si cancellano dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori senza interlocutore. In questi casi occorre “battere sul tempo”: solo agendo tempestivamente la sentenza conserva un valore concreto e non si riduce, come le gride manzoniane, a un proclama destinato a restare lettera morta.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.